Percorso:

Interrogazione a risposta scritta – Atto n. 4-03205 – Al Ministro della giustizia

Atto n. 4-03205

Pubblicato il 21 aprile 2020, nella seduta n. 208

BALBONI , RAUTI – Al Ministro della giustizia. –

Premesso che:

in seguito all’entrata in vigore dell’art. 123 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che durante l’emergenza COVID-19 consente una procedura semplificata per la concessione della detenzione domiciliare a condannati anche per reati gravissimi e sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario, sono stati scarcerati fino ad oggi decine di criminali sottoposti al regime, responsabili quindi di gravissimi reati di mafia e potenzialmente pericolosi;

come denunciato, tra gli altri, dall’associazione “Vittime del dovere”, presieduta dalla dottoressa Emanuela Piantadosi (figlia del maresciallo dei Carabinieri Stefano Piantadosi, ucciso nell’adempimento del dovere da un ergastolano “in permesso premio”), non sono stati inseriti, tra gli elementi preclusivi della misura straordinaria di cui all’art. 123 del decreto-legge, né la concreta possibilità che il condannato si dia alla fuga, né la sussistenza di ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti, in quanto ritenuti “accertamenti troppo complessi”;

considerato che:

la procedura semplificata, del resto, esclude persino che il magistrato acquisisca la altrimenti necessaria relazione circa la condotta mantenuta dal detenuto durante la carcerazione, facendo così venir meno un fondamentale elemento di giudizio sulla personalità del detenuto, con il risultato che la concessione della scarcerazione diventa “di fatto” un atto dovuto, come purtroppo dimostrano le decine di provvedimenti favorevoli già adottati;

da notizie di stampa si apprende, inoltre, che in molti casi la scarcerazione e relativa concessione della detenzione domiciliare sarebbero state disposte senza nemmeno la prescrizione dell’utilizzo di dispositivi di controllo a distanza (braccialetto elettronico);

va infine sottolineato che la scarcerazione viene disposta nei confronti di detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario e quindi rinchiusi in celle singole e con contatti molti ristretti, condizione che già di per sé limita enormemente il rischio di contagio, anche più di quanto possa fare la detenzione domiciliare presso familiari e parenti, dalla vita sociale certamente molto più ampia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanti detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario abbiano finora beneficiato della detenzione domiciliare in applicazione dell’art. 123 del decreto-legge n. 18 del 2020;

a quanti di costoro siano stati applicati dispositivi di controllo a distanza e a quanti non siano stati applicati;

quali misure di sorveglianza siano state disposte nei confronti delle persone così scarcerate, con particolare riferimento a quelle prive di dispositivi di controllo a distanza, e quanti agenti di Polizia giudiziaria siano stati impegnati per questo compito;

se non ritenga offensiva, nei confronti delle vittime e dei loro familiari, la procedura semplificata, applicata con tanto favore a responsabili di crimini efferati;

se non ritenga che costituisca un eccessivo dispendio di energie, in un momento così difficile ed impegnativo, sottrarre prezioso personale alle forze dell’ordine per la sorveglianza di criminali il cui posto dovrebbe restare il carcere, fino alla completa espiazione della pena legittimamente loro inflitta.

[Fonte: www.senato.it]

Interrogazione Balboni Rauti
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