Percorso:

Interrogazione a risposta orale – Atto n. 3-01503 – Al Ministro dell’interno

Atto n. 3-01503

Pubblicato il 21 aprile 2020, nella seduta n. 208

CIRIANI , BALBONI , RAUTI – Al Ministro dell’interno. –

Premesso che:

in seguito all’entrata in vigore dell’articolo 123 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, durante l’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19 è consentita una procedura semplificata per la concessione della detenzione domiciliare a condannati anche per reati gravissimi e, tra questi, anche a quelli sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis della legge sull’ordinamento penitenziario (di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modifiche), responsabili di efferati crimini di mafia e potenzialmente ancora pericolosi;

come denunciato anche dall’associazione “Vittime del dovere”, presieduta dalla dottoressa Emanuela Piantadosi (figlia del maresciallo dei Carabinieri Stefano Piantadosi, ucciso nell’adempimento del dovere da un ergastolano in permesso premio), non sono state inserite, tra gli elementi preclusivi dell’applicazione della misura straordinaria, circostanze che, di fatto, sarebbero sintomatiche della persistente pericolosità del condannato o dalle quali potrebbe comunque desumersi il rischio di reiterazione di reati da parte dello stesso;

la procedura semplificata, del resto, esclude persino che il magistrato acquisisca la altrimenti necessaria relazione circa la condotta mantenuta dal detenuto durante la carcerazione, facendo così venir meno un fondamentale elemento di giudizio sulla sua personalità;

come emerge da notizie di stampa, peraltro, in molti casi la scarcerazione sarebbe stata disposta senza nemmeno la prescrizione dell’utilizzo di dispositivi di controllo a distanza (braccialetto elettronico), il che presuppone, dunque, un necessario coinvolgimento attivo e costante delle forze dell’ordine per tutto il periodo della detenzione domiciliare;

va inoltre sottolineato che la scarcerazione disposta ai sensi della nuova normativa nei confronti di condannati sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis riguarda detenuti rinchiusi in celle singole e con contatti molto ristretti, condizione che limita enormemente il rischio di contagio, addirittura anche in maniera maggiore rispetto alla misura della detenzione domiciliare presso familiari e parenti, che certamente hanno relazioni sociali più ampie e frequenti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che le nuove disposizioni in materia di detenzione domiciliare finiscano con il favorire la diffusione della criminalità organizzata e aggravare i problemi di ordine pubblico e sicurezza che già affliggono molte realtà locali, e se le stesse non compromettano piuttosto, in un momento già così difficile ed impegnativo, la piena ed efficace operatività delle forze dell’ordine, che si troverebbero gravate di ulteriori compiti connessi alle nuove esigenze di controllo e di sorveglianza richiesti.

[Fonte: www.senato.it]

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