Percorso:

Agricolae.eu – DL Cura Italia, ecco tutti gli emendamenti segnalati

Pronti al Senato gli emendamenti segnalati al DL Cura Italia che dovrebbe andare in aula per la discussione il prossimo 8 aprile.  Qui di seguito AGRICOLAE pubblica tutti gli emendamenti segnalati.
ELENCO SEGNALATI
Di seguito, nello specifico, quelli in materia agricola:
All’articolo 30, sull’indennità ai lavoratori agricoli:
FORZA ITALIA
30.0.1
Battistoni, Siclari
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 30-bis.
(Prestazioni agricole di Lavoro accessorio)
        1. Per prestazioni agricole di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
        2. Le prestazioni agricole di lavoro accessorio possono essere altresì rese da percettori di prestazioni integrative del salario, cassa integrazione di qualunque genere o di sostegno al reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
        3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
        4. È vietato il ricorso a prestazioni agricole di lavoro accessorio nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
30.0.2
Cangini, Pichetto Fratin, Floris, Siclari, Toffanin, Gallone, Calandrini, Rauti, Testor
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 30-bis.
(Contributo per il lavoro di cura al Caregiver Familiare)
        1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, come individuata ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, un contributo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020.
        2. il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e all’incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell’individuazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.
        3. il contributo di cui al comma 1 è erogato dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero all’autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori».
        Conseguentemente, all’articolo 31, comma 1, i numeri «27, 28, 29, 30» sono sostituiti dai numeri «27, 28, 29, 30, 30-bis».
FRATELLI D’ITALIA
30.0.3
Ciriani, Fazzolari, Calandrini
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 30-bis.
(Modifiche alla legge 2 agosto 1990, n. 233)
        1. All’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il ”Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali”, dopo il comma 3, inserire il seguente:
        ”3-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.”.
        2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell’Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS).».
All’articolo 32 sulla proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricolae 2020:
Nessun emendamenti segnalato.
All’articolo 53 sulle misure per il credito all’esportazione:
nessun emendamento segnalato
All’articolo 78 relativo alle misure a sostegno del settore agricolo e della pesca:
LEGA
78.4
Salvini, Romeo, Calderoli, Centinaio, Stefani, Bongiorno, Borgonzoni, Candiani, Siri, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Alessandrini, Arrigoni, Augussori, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi, Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Campari, Candura, Cantù, Casolati, Corti, De Vecchis, Ferrero, Fregolent, Fusco, Grassi, Iwobi, Lucidi, Lunesu, Marin, Marti, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saviane, Sbrana, Urraro, Vallardi, Vescovi, Zuliani
Apportare le seguenti modifiche:
            a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
        «1-bis. Al comma 10-ter dell’articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: ”15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data,” sono sostituite dalle parole: ”31 dicembre 2020, sono sospesi fino a tale data le procedure di recupero per compensazione, nonché”;
        1-ter. All’articolo 3, del decreto legge 29 marzo 2019, n.27, dopo il comma 2, è inserito il seguente: ”2-bis. Al fine di consentire una maggiore trasparenza sulle importazioni di latte di vacca dall’estero, sono resi pubblici i dati e i documenti, con specifico riguardo ai nomi dei soggetti importatori, a qualsiasi titolo detenuti dal Ministero della salute, relativi ai flussi commerciali di latte e del prodotti lattiero-caseari provenienti da Paesi non aderenti all’Unione europea ovvero oggetto di scambio intracomunitario.»;
            b) sostituire i comma 2, con il seguente: ”Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo, in deroga alle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis’ nel settore agricolo, in relazione al riconoscimento formale dell’emergenza COVID-19 come calamità naturale, ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014.”;
            e) Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza COVID-19, i sottoprodotti di origine animale ottenuti dal latte come siero di latte e altri sottoprodotti del latte possono essere utilizzati per la produzione di biogas anche da impianti di biogas non autorizzati all’utilizzo dei Sottoprodotti di origine animale.».
        Conseguentemente, al comma 1, dell’articolo 56, è aggiunto il seguente periodo: «Tale epidemia è riconosciuta anche come calamità naturale per il settore agricolo ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014».
78.18
Salvini, Romeo, Calderoli, Centinaio, Stefani, Borgonzoni, Candiani, Siri, Arrigoni, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Alessandrini, Augussori, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi, Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Campari, Candura, Cantù, Casolati, Corti, De Vecchis, Ferrero, Fregolent, Fusco, Grassi, Iwobi, Lucidi, Lunesu, Marin, Marti, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saviane, Sbrana, Urraro, Vallardi, Vescovi, Zuliani
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
        «3-bis. Al comma 14, dell’articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, la parola: ”5.000”, è sostituita dalla seguente: ”10.000” ovunque ricorra;
            b) al comma 14, lettera a), dopo le parole ”strutture ricettive”, sono inserite le seguenti: ”e delle imprese turistiche” e le parole: ”di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori” sono sostituite dalle seguenti: ”che hanno alle proprie dipendenze fino a quindici lavoratori e delle imprese del settore agricolo”;
            c) al comma 14, la lettera b) è soppressa.
        3-ter. All’articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: ”assicurativa e fiscale” inserire le seguenti: ”e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell’ambito dell’attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione”».
MISTO
78.12
De Bonis
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al terzo comma sostituire le parole «50 milioni» con le seguenti: «55 milioni»;
            b) dopo il terzo comma aggiungere il seguente:
        «3-bis. Una quota delle risorse finanziarie di cui al precedente comma, pari a 5 milioni di euro, sarà destinata alla distribuzione di prodotti ortofrutticoli».
        Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 si provvede mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.
78.17
De Bonis
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Per il periodo decorrente dalla pubblicazione del presente decreto-legge sino alla durata dell’emergenza da contagio COVID-19, nel limite complessivo di 4 milioni di euro, sono rimborsati i mancati introiti delle aziende zootecniche che producono latte a seguito del mancato accordo sul rispetto del prezzo contrattualmente stabilito con i caseifici e le centrali del latte.
        I dati saranno acquisiti da Agea mensilmente attraverso i CAA operanti sul territorio secondo procedure stabilite dal Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari. Agea provvederà all’indennizzo previsto entro la fine dal mese successivo alla presentazione delle domande.
        Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di trasmissione della richiesta di rimborso».
        Conseguentemente all’articolo 49, comma 8, le parole «80 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «76 milioni».
78.31
De Bonis
Dopo il quarto comma inserire il seguente:
        «4-bis. All’articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 º dicembre 2018, n. 132, le parole: ”non superiori a 25.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: ”non superiori a 50.000 euro”».
        Conseguentemente, all’onere derivante dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di euro, per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.
78.0.3
De Bonis
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 78-bis.
(Emergenza epidemiologica da COVID-19 e interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà).
        1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese agricole, singole o associate, anche in forma di cooperativa, agli allevatori ed ai pescatori, nonché delle società agricole, iscritte nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, ubicate su tutto il territorio nazionale, che versano in difficoltà per cause conseguenti alle crisi di mercato, ulteriormente aggravate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, che siano in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è istituito un programma di interventi finanziari volti a favorire il ripristino del funzionamento, il miglioramento della redditività e l’incremento della produttività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione n. 2012/C296/02 della Commissione del 2 ottobre 2012.
        2. Ai soggetti di cui al comma 1 sono concessi, entro il limite di impegno di 200 milioni di euro per l’anno 2020, mutui di ammortamento a quindici anni, a tasso zero, contratti per il salvataggio e per la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell’assistenza e della previdenza.
        3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti, tramite l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dalla garanzia prevista ai sensi dell’articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. La garanzia è concessa al 100 per cento del finanziamento.
        4. Per la concessione dei mutui il richiedente presenta alla banca un piano finalizzato al miglioramento della redditività de1l’impresa, le cui produzioni siano di qualità e tengano anche conto della tutela e del miglioramento dell’ambiente naturale.
        5. L’importo dei mutui di cui al presente articolo può essere commisurato all’intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria.
        6. Gli interventi per il miglioramento della redditività e de11e condizioni di funzionamento delle imprese agricole di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, possono assumere, oltre alla forma dei mutui di cui al presente articolo, le seguenti forme, finalizzate in ogni caso ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:
            a) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;
            b) riduzione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società nella misura del 30 per cento.
        7. Nei confronti delle imprese di cui al comma I sono sospesi, fino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle altre misure agevolative, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 31 dicembre 2020.
        8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni da essa recate.
        9. Ai maggiori oneri previsti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, si provvede, quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all’articolo 28, comma 1, della legge n. 196 del 2009 e quanto ad altri 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all’articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009».
78.0.4
De Bonis
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 78-bis.
(Emergenza epidemiologica da COVID-19 e moratoria per le aziende agricole e per gli imprenditori agricoli, nonché sospensione delle attività di riscossione coattiva)
        1. In seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla persistente grave crisi di mercato, alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, compresi gli allevatori ed i pescatori, che siano in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).
        2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui al medesimo comma 1 possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di settantadue mesi a tasso zero e senza supporto di garanzia ipotecaria per l’intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.
        3. È sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni procedura esecutiva per l’espropriazione immobiliare promossa nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione da parte del debitore.
        4. Fino alla data di cui al comma 3 del presente articolo è altresì sospeso il procedimento di cui all’articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante sia fondato su rapporti bancari e sia oggetto di opposizione da parte dell’imprenditore agricolo.
        5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all’aggiudicatario.
        6. Ai maggiori oneri previsti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, si provvede, quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all’articolo 28, comma 1, della legge n. 196 del 2009 e quanto ad altri 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all’articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009».
78.0.7
De Bonis
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 78-bis.
(Rinegoziazione dei mutui e rateizzazione dei canoni)
        1. Per i soggetti di cui all’articolo 2135 del Codice Civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i mutui e i finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., a partire dal termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario da COVID-19 sono rinegoziabili per consentire un ammortamento a lungo termine ovvero con durata non inferiore a 25 anni.
        2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze stipula un’apposita convenzione con l’Associazione Bancaria Italiana, e istituisce un apposito plafond presso la Cassa Depositi e Prestiti S. p. A. per la concessione della garanzia fideiussoria all’atto della rinegoziazione del debito.
        3. Per i soggetti di cui al comma 1, con riferimento ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, ivi inclusi i gas di versi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, a competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la rateizzazione in non meno di 60 mesi della fattura di conguaglio.
        4. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
78.0.8
De Bonis
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 78-bis.
(Rateizzazione debiti INPS)
        1. Alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, è sospesa, per sessanta mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all’istituto Nazionale della Previdenza sociale (INPS).
        2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui al comma precedente possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di trentasei mesi al tasso legale. È fatta salva la possibilità di richiede nuove rateizzazioni in presenza di dilazioni già in essere.
        3. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
78.0.9
De Bonis
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 78-bis.
(IMU agricola)
        1. All’articolo 15 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        ”5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle entrate comunali non riscosse a seguito della vicenda della cosiddetta «IMU agricola» per gli anni 2014 e 2015, per i comuni di cui al decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in materia di esenzione IMU), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34 e successive modificazioni e di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 21 novembre 2017 – 2 febbraio 2018, n. 17, ancorché per tali entrate comunali gli avvisi di accertamento siano stati inviati o risultino ancora da inviare ai contribuenti oltre la data del 31 dicembre 2018”».
        Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.
FRATELLI D’ITALIA
78.21
Ciriani, Zaffini, Calandrini
All’articolo 78, dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Attesa l’impossibilità di svolgere l’attività di pesca per effetto della difficoltà di garantire a bordo delle imbarcazioni il rispetto dell’adeguata distanza di sicurezza, in considerazione delle perdite economiche riscontrate nel settore, al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, è riconosciuta in loro favore, per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’indennità di cui all’articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardante il periodo di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio delle annualità 2018 e 2019».
78.0.2
Ciriani, Calandrini
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 78-bis.
(Proroga dell’efficacia dei decreti sull’indicazione del paese d’origine di alimenti)
        1. I termini previsti dall’articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro de1lo sviluppo economico del 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari» sono prorogati fino alla data di entrata in vigore dei successivi decreti da adottare entro sei mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, nel rispetto e secondo le procedure di cui all’articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.
        2. I termini previsti dall’articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell’origine in etichetta del riso» sono prorogati fino alla data di entrata in vigore dei successivi decreti da adottare entro sei mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, nel rispetto e secondo le procedure di cui all’articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.
        3. I termini previsti dall’articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell’origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro» sono prorogati fino alla data di entrata in vigore dei successivi decreti da adottare entro sei mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, nel rispetto e secondo le procedure di cui all’articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.
        4. I termini previsti dall’articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 16 novembre 2017, recante «Indicazione dell’origine in etichetta del pomodoro» sono prorogati fino alla data di entrata in vigore dei successivi decreti da adottare entro sei mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, nel rispetto e secondo le procedure di cui all’articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.
        5. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
78.0.12
Ciriani, Calandrini
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 78-bis.
(Disposizioni in materia di DURC per le imprese agricole)
        1. Tenuto conto delle difficoltà all’esercizio delle attività imprenditoriali, derivanti dalla diffusione del contagio da coronavirus, fino al 31 dicembre 2020 non si applicano le disposizioni relative alla richiesta e al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva in tutti i settori in cui lo stesso è richiesto».
FORZA ITALIA
78.20
Battistoni, Gasparri, Siclari
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        «3-bis. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di attuazione degli interventi compensativi di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, i danni arrecati alle produzioni agricole e zootecniche già oggetto della declaratoria di eccezionalità di cui al citato decreto legislativo n. 102 e non liquidati, sono formalmente riconosciuti come eventi eccezionali e di grave turbamento dell’economia ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, anche al fine di consentire alle imprese agricole interessate l’accesso prioritario alle risorse del Fondo di solidarietà nazionale nonché ad aiuti in forma diretta finanziati con risorse comunitarie o nazionali.».
78.24
Battistoni, Siclari
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        «3-bis. Gli attacchi della cimice asiatica (Halyomorpha halys) alle produzioni agricole sono formalmente riconosciuti come eventi eccezionali e di grave turbamento dell’economia ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, anche al fine di consentire alle imprese agricole interessate l’accesso ad aiuti in forma diretta finanziati con risorse comunitarie o nazionali.».
PD
78.1
Taricco, Biti, Bini, Assuntela Messina
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1 premettere il seguente:
        «01. Ai fini di cui al presente articolo, l’epidemia Covid-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, ed i danni alle produzioni agricole sono risarcibili tramite le procedure previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, mediante specifica dotazione finanziaria che sarà stanziata con successivo provvedimento emergenziale in aumento del Fondo di Solidarietà Nazionale.»;
            b) al comma 2, dopo la parola «attività di pesca», inserire le seguenti: «, anche mediante lo strumento del credito di imposta»;
            c) al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e del Regolamento (UE) n. 717 /2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti ”de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura e del florovivaismo»;
            d) al comma 3, dopo fa parole «l’anno 2020» inserire le seguenti: «anche a favore delle aste telematiche, della logistica della vendita diretta del prodotto ittico alla GDO e ai punti vendita al dettaglio delle comunità urbane in virtù della chiusura delle aste per l’emergenza COVID 19 e al fine di sostenere le spese di logistica e magazzinaggio dei prodotti congelati momentaneamente di difficile collocazione sui mercati»;
            e) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
        «3-bis. In relazione allo stato di emergenza da COVID-19 ed al fine di garantire la più ampia operatività delle filiere agricole ed agroindustriali, le Regioni e le Province autonome, agevolano l’uso di latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte negli impianti di digestione anaerobica del proprio territorio regionale, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle ordinarie procedure di autorizzazione definite ai sensi del decreto legislativo n. 387 del 2003 e s.m.i .. per l’uso e la modifica delle biomasse utilizzabili. In attuazione del presente comma, le Regioni e le Province autonome, definiscono specifiche disposizioni temporanee e le relative modalità di attuazione a cui dovranno attenersi i gestori degli impianti a biogas. li gestore dell’impianto di digestione anaerobica, qualora non in possesso delle specifiche autorizzazioni ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009, è tenuto a formulare preventiva richiesta straordinaria all’autorità sanitaria competente che, effettuatele necessarie verifiche documentali, procede all’accoglimento/diniego entro i successivi tre giorni lavorativi dalla data della richiesta.
        3-ter. Nella vigenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la continuità dell’attività di controllo e di certificazione dei prodotti agricoli biologici e di quelli ad indicazione geografica protetta a norma dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE n. 110/2008 e (UE) n. 251/2014 da parte degli Organismi autorizzati, i certificati di idoneità sono rilasciati, anche sulla base di una valutazione del rischio da parte dei predetti Organismi in ordine alla sussistenza o alla permanenza delle condizioni di certificabilità, anche senza procedere alle visite in azienda laddove siano state raccolte informazioni ed evidenze sufficienti e sulla base di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 rese dai titolari delle imprese interessate, fermo restando l’obbligo di successiva verifica aziendale da parte degli Organismi da svolgersi a seguito della cessazione delle predette misure urgenti.
        3-quater. All’articolo 83, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: ”i provvedimenti,”, sono inserite le seguenti: ”ivi inclusi quelli di erogazione,”.
        3-quinquies. La validità dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale rilasciati ai sensi del di 25 luglio 1998 n. 286 e s.m.i., in scadenza tra il 23 febbraio ed il 31 maggio 2020 è prorogata fino al 31 dicembre 2020.
        3-sexies. Ai fini del contenimento del virus Covid19, sono disposti, di concerto con le Regioni, i Comuni interessati, le autorità sanitarie, appositi strumenti di controllo e di intervento sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti.
        3-septies. Il bando per l’accesso agli incentivi di cui all’articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prorogati al 2020 dall’articolo 40-ter del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è pubblicato entro il 30 settembre 2020.
        3-octies. Per far fronte ai danni diretti ed indiretti derivanti dall’emergenza COVID 19 e per assicurare la continuità aziendale degli operatori della pesca:
            a) sono accelerate le procedure di versamento dei contributi riferiti agli anni 2017-2018-2019 in merito alle giornate del fermo pesca biologico e di poter usufruire dei contributi delle giornate di sospensione delle attività di pesca a causa del COVID 19 in ottemperanza del Programma Operativo Nazionale Pesca – FONDO FEAMP 2014/2020 – Arresto temporaneo delle attività di pesca – Art. 33 del Reg. (UE) n. 508/2014 – per l’annualità 2020;
            b) tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale, rilasciati da amministrazioni statali e enti di classificazione navale, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino al 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020;
            c) con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con la Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite modalità e procedure finalizzate a garantire a Regioni e gruppi d’azione locale nel settore della pesca (FLAG) all’applicazione le misure straordinarie dell’attuale FEAMP Regolamento (UE) N. 508/2014 con fondi disponibili nell’immediato a supporto delle imprese di pesca e della filiera ittica, come da NOTE Emergenza Coronavirus della Commissione Europea sotto il EU Temporary State, in particolare in merito agli articoli del Regolamento (UE) N. 508/2014: 26, 30, 32, 35, 40, 48, 57, 60, 68,69, e il titolo sulle misure ai Piani di Produzione e Mercati».
            f) Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
        «4-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 19 del presente decreto sono estese, a valere sulle risorse di cui al comma 10 del medesimo articolo, ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 all’17 marzo 2020, nonché ai lavoratori agricoli di cui all’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e quelli ad essi assimilati.
        4-ter. Le disposizioni di cui all’articolo 22 del presente decreto sono estese, a valere sulle risorse di cui al comma 3 del medesimo articolo, anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, nonché agli operai dei settori afferenti all’agricoltura che svolgono attività in nome e per conto di Enti pubblici e agli operai agricoli e forestali alle dipendenze, con contatto di lavoro privato anche a tempo determinato, di pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
        4-quater. Al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese agricole di cui al 2135 del c.c., in forma singola o associata, a valere sulle risorse di cui all’articolo 56, comma 12, i mutui e gli altri finanziamenti destinati a soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1º marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, sono rinegoziabili. La rinegoziazione, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole, assicura condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico della impresa, ivi comprese le spese istruttorie.
        4-quinquies. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti che intendono presentare dichiarazioni, denunce e atti all’Agenzia delle entrate per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica possono inviare per via telematica ai predetti intermediari la copia per immagine della delega o mandato all’incarico sottoscritta e della documentazione necessaria unitamente alla copia del documento di identità. In alternativa è consentita la presentazione in via telematica delle deleghe, mandati, dichiarazioni, modelli e domande non sottoscritti, previa autorizzazione dell’interessato. Resta fermo che la regolarizzazione delle citate deleghe o mandati e della documentazione deve intervenire una volta cessata l’attuale situazione emergenziale. Tali modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all’INPS, alle Amministrazioni pubbliche locali e alle Università e/o Istituti di istruzione universitaria pubblici e altri Enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati.
        4-sexies. La sospensione di cui all’articolo 103 si applica altresì per i certificati di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150, i cui corsi di formazione e/o esami finali necessari per il loro rinnovo non siano stati eseguiti alla data di pubblicazione del presente decreto legge.
        4-septies. All’articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: ”assicurativa e fiscale” sono inserite le seguenti: ”e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell’ambito dell’attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione”».
        Conseguentemente:
        All’articolo 60:
        al comma 1, sostituire le parole: «20 marzo 2020» con le seguenti: «fino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020»;
        dopo il comma 1 inserire il seguente:
        «2. Per i soggetti di cui all’articolo 2135 del Codice Civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i mancati versamenti alla data del 16 marzo 2020 nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, non danno seguito a procedimenti amministrativi e saruioni.»
        All’articolo 61, comma 2, dopo la lettera r), inserire la seguente:
        «r-bis) imprese operanti in almeno uno dei seguenti settori: florovivaismo, vitivinicolo, pesca ed acquacoltura».
ITALIA VIVA
78.7
Faraone, Conzatti, Comincini, Sudano, Nencini, Sbrollini, Vono, Cucca
Al comma 2 sostituire le parole: «nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca» con le seguenti: «nonché per la sospensione dell’attività economica delle imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura».
78.22
Faraone, Conzatti, Nencini, Sbrollini, Vono, Cucca, Comincini
Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
        «3-bis. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è autorizzata, per l’anno 2020, la spesa di due milioni di euro quale incremento dell’indennità di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.
        Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
        Conseguentemente: alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
        Anno 2020: – 2 milioni di euro.
78.28
Faraone, Conzatti, Nencini, Sbrollini, Vono, Cucca, Comincini
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. All’articolo 1, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146 aggiungere, in fine, la seguente lettera: ”f) per quanto riguarda la tutela del diritto all’alimentazione ed all’approvvigionamento di prodotti agricoli: le attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile.”».
78.0.11
Faraone, Conzatti, Nencini, Sbrollini, Vono, Cucca
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 78-bis.
(Misure per il sostegno del settore florovivaistico)
        1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo nazionale, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020 le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte ai danni diretti e indiretti e alla perdita di reddito dei produttori florovivaistici derivante dall’emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese del medesimo comparto produttivo.
        2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del1e risorse del Fondo, nell’ambito di un apposito piano di interventi. 3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo».
All’articolo 105 riguardante ulteriori misure a favore del settore agricolo:
AUTONOMIE
105.3
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. All’articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
        ”3-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno raccolta alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”».
105.5
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Al fine di fronteggiare le conseguenze dello stato di crisi sul mercato del lavoro agricolo, per l’annata agricola 2020, le prestazioni di sostegno del reddito, ivi inclusa la cassa integrazione e altre forme di sussidi comunque denominati, le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate sono cumulabili, e non soggette a decurtazioni, riduzioni o sospensioni, al reddito di lavoro degli operai agricoli a tempo determinato».
FRATELLI D’ITALIA
105.6
Ciriani, Urso, Calandrini
Aggiungere il seguente comma:
        «2. All’articolo 8 della legge 29 ottobre 2016, n. 199 al comma 2, le parole: ”dal mese di aprile 2020” sono sostituite dalle seguenti: ”dal mese di gennaio 2021”.».
105.0.1
Ciriani, Urso, Calandrini
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 105-bis.
(Sostegno al lavoro stagionale mediante l’impiego di percettori di Reddito di cittadinanza non ancora occupati)
        1. In deroga a quanto disposto dall’articolo 40, comma 1, al fine di sopperire alla contrazione del personale stagionale di provenienza estera, determinata dalla limitazione della mobilità internazionale connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, le imprese operanti nel settore agricolo che si avvalgono abitualmente di prestazioni di natura occasionale rese da cittadini stranieri con carattere di stagionalità e che registrano significative contrazioni della manodopera proveniente dall’estero, procedono, in collaborazione con ANP AL, alla somministrazione di offerte di lavoro stagionale ai percettori di reddito di cittadinanza non ancora occupati.
        2. I percettori del Reddito di cittadinanza, che accettano le proposte di lavoro somministrate ai sensi del comma 1, sono assunti dall’azienda con regolare contratto di lavoro stagionale, e percepiscono per il periodo di durata del medesimo contratto, un regolare compenso non cumulabile con il reddito di cittadinanza, che viene sospeso.
        3. In concomitanza della durata del contratto stagionale somministrato ai sensi del presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni:
            a) è sospesa la decorrenza del periodo di 18 mesi di percezione del reddito di cittadinanza, che riprende a decorrere per il periodo non fruito al termine del contratto di lavoro stagionale;
            b) l’assegno destinato al percettore del reddito di cittadinanza è percepito dall’impresa agricola che lo assume a titolo di incentivo all’assunzione.
        Conseguentemente, all’articolo 40, comma 1, anteporre all’inizio del periodo le seguenti parole: ”1. Fatta eccezione per le deroghe previste dalla presente legge,”.
        4. Con successivi provvedimenti normativi, si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza a valere sulle risorse residue e non spese per lo stesso reddito, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente articolo».
M5S
105.2
Donno, Trentacoste, Romano, Quarto, Piarulli
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
        «1-bis. Al proprietario, al conduttore o al detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, ovvero ai lavoratori da tali soggetti delegati, è consentito lo spostamento scadenzato in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano al fine di dare attuazione alle misure fitosanitarie ufficiali ed ad ogni altra attività ad esse connessa disposte dai provvedimenti di emergenza fitosanitaria di cui all’articolo 18-bis del decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 214.
        1-ter. Al proprietario, al conduttore o al detentore, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o non coltivati, ovvero ai lavoratori da tali soggetti delegati, è consentito lo spostamento scadenzato in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano per provvedere alla cura e alla pulizia dei detti terreni, al fine di evitare il rischio di incendio derivante dalla mancata cura.
        1-quater. L’attuazione delle misure e delle attività di cui ai commi 1-bis e 1-ter si considera rientrante nei casi di comprovate esigenze lavorative ovvero di assoluta urgenza di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020».

[Fonte: www.agricolae.eu]

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