Percorso:

Disegno di legge n. 2159 – Misure per la tutela dei liberi professionisti e amministratori di società richiamati temporaneamente in servizio in qualità di Ufficiali di Complemento delle Forze Armate

DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO, LA PIETRA, PETRENGA, TOTARO e URSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2021
Misure per la tutela dei liberi professionisti e amministratori di società richiamati temporaneamente in servizio in qualità di ufficiali di complemento delle Forze armate

Onorevoli Senatori. – Le « forze di completamento » sono la componente delle Forze armate formata da personale non in servizio permanente effettivo. La cosiddetta « riserva selezionata » è un bacino di professionisti richiamabili in servizio, anche in tempo di pace, per qualsiasi esigenza delle Forze armate, che abbiano svolto il servizio militare obbligatorio come « ufficiali di complemento » o siano stati nominati « ufficiali di complemento » con decreto del Presidente della Repubblica, in quanto « cittadini italiani in possesso di spiccata professionalità che diano ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze armate ». Gli appartenenti alla riserva selezionata sono ufficiali appartenenti al ruolo di complemento (dell’Esercito, dei Carabinieri, della Marina o dell’Aeronautica) che contribuiscono a formare la componente delle Forze armate detta « forze di completamento » e che quindi fanno parte della categoria degli ufficiali ausiliari prevista dall’articolo 937 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La norma costituzionale che viene qui in considerazione è l’articolo 52, che recita: « La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici. L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica ». Ai sensi di questa disposizione, il servizio militare non pregiudica dunque la posizione del lavoratore, mentre l’articolo 2111 del codice civile esclude, per i lavoratori dipendenti, la risoluzione del rapporto di lavoro a causa del richiamo in servizio, con la conseguenza che il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e delle coperture assicurative e previdenziali.
Tale norma di tutela non è, tuttavia, applicabile a professionisti, amministratori di società, imprenditori. Il trattamento dei liberi professionisti e degli imprenditori richiamati alle armi presenta profili di incompatibilità costituzionale e discriminazione normativa, poiché essi non possono proseguire l’attività professionale, non possono ricoprire incarichi societari (per esempio: amministratori di società) e perdono i diritti previdenziali e assistenziali da parte delle casse di previdenza professionali.
Il richiamo in servizio nelle Forze armate instaura un rapporto di lavoro come dipendente dello Stato a tempo determinato. In base all’articolo 60 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i dipendenti pubblici, se iscritti ad albi professionali, non possono svolgere incarichi professionali e non possono ricoprire incarichi in società costituite a fini di lucro. Quest’ultima norma, in particolare, dopo aver sancito la disciplina delle incompatibilità, prevede una deroga per il personale con contratto con regime orario a tempo parziale con una percentuale inferiore al 50 per cento e che mantengano efficacia alcune disposizioni previgenti relative a particolari categorie di dipendenti. È rilevata la necessità di modificare il comma 1 dell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, estendendo il regime derogatorio ivi previsto anche ai rapporti di lavoro a tempo parziale e per i rapporti a tempo determinato del personale richiamato in servizio per esigenze di completamento delle Forze armate. Tale esigenza costituisce la ratio che sta alla base di quanto disposto dell’articolo 1 del presente disegno di legge.
L’articolo 2 invece riguarda la disciplina del trattamento previdenziale: in generale i professionisti sono obbligati all’iscrizione alla cassa di previdenza di appartenenza o riferimento. Tuttavia, spesso le casse di previdenza non danno la possibilità di iscrizione alla cassa al professionista se già dipendente. Appare necessario pertanto intervenire in modifica dell’articolo 990 del citato codice dell’ordinamento militare, prevedendo che il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate dei professionisti iscritti agli albi non preclude la possibilità di esercitare la libera professione o ricoprire cariche in società, non ne preclude l’iscrizione all’albo di appartenenza e non sospende l’iscrizione alla cassa di previdenza di categoria cui il professionista è iscritto.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.

(Modifiche all’articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: « rapporti di lavoro a tempo parziale » sono inserite le seguenti: « e per i rapporti a tempo determinato del personale richiamato in servizio per esigenze di completamento delle Forze armate ».
Art. 2.

(Modifiche all’articolo 990 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

1. All’articolo 990 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-bis. Il richiamo alle armi, per qualunque esigenza delle Forze armate, dei professionisti iscritti agli albi non preclude la possibilità di esercitare la libera professione o ricoprire cariche in società, non ne preclude l’iscrizione all’albo di appartenenza e non sospende l’iscrizione alla cassa di previdenza di categoria a cui il professionista è iscritto ».

[Fonte: www.senato.it]

DDL RAUTI Misure urgenti per ufficiali di complemento delle forze armate
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