Percorso:

Disegno di legge n. 1871 – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori LA RUSSA, CIRIANI, BALBONI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, MAFFONI, NASTRI, PETRENGA, RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO, URSO e ZAFFINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 2020

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Onorevoli Senatori. – In data 8 ottobre 2019 è stata definitivamente approvata la legge di revisione costituzionale che riduce il numero dei parlamentari, segnatamente i membri della Camera dei deputati da 630 a 400 e i componenti elettivi del Senato da 315 a 200.
Tale legge, come noto, già pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2019, è stata confermata dal voto popolare espresso in occasione del referendum svoltosi lo scorso 20 settembre.
Contestualmente alla legge di revisione costituzionale è stato avviato l’esame del disegno di legge, poi diventato la legge 27 maggio 2019, n. 51, recante « Disposizioni per assicurare l’applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari », che apporta alcune modifiche al vigente meccanismo elettorale, delineato nel 2017 con il cosiddetto Rosatellum, volte esclusivamente ad adattare il previgente meccanismo di elezione alla intervenuta riduzione del numero di deputati e senatori da eleggere.
L’articolo 3 della citata legge n. 51 del 2019 prevede che « qualora entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sia promulgata una legge costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ».
A dispetto delle citate previsioni normative, tuttavia, e nonostante le numerosissime assicurazioni fornite durante l’iter delle due citate leggi, il Parlamento si trova a discutere in Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati una proposta di modifica della legge elettorale che, lungi dal limitarsi ad apportare alcuni correttivi, stravolge completamente il sistema elettorale introdotto appena tre anni fa.
Il sistema elettorale adottato da una Nazione per permettere ai cittadini di scegliere i propri parlamentari, e che nel nostro sistema costituzionale deve garantire quella rappresentanza che è uno dei capisaldi della nostra Costituzione, svolge una funzione di grande importanza e dovrebbe essere sempre ispirata dall’unica finalità, appunto, di garantire la migliore rappresentanza dei cittadini. Purtroppo, invece, negli ultimi anni si assiste con sempre maggiore frequenza all’adozione da parte della maggioranza di Governo di turno di nuovi sistemi elettorali, volti solo ed esclusivamente a fornire a tale maggioranza la prospettiva di rimanere tale anche in seguito alla successiva tornata elettorale.
Questa deplorevole deriva sembra ripetersi nuovamente con la proposta di legge n. 2329, in discussione alla Camera dei deputati, volta a introdurre un sistema proporzionale puro che permetta ai singoli partiti di non prendere impegni prima della campagna elettorale per quanto riguarda i programmi politici che intendono realizzare e le forze politiche con cui farlo, ma lasciano agli stessi la libertà di deciderlo in una fase successiva, all’esito delle elezioni, mettendo in piedi maggioranze di Governo unite solo e unicamente dal desiderio sfrenato di governare.
Questo approccio, che è diametralmente opposto a quello sempre seguito da Fratelli d’Italia, ci impone di presentare questo disegno di legge, con il quale proponiamo, innanzitutto, di mantenere inalterato il numero di collegi uninominali, vale a dire 231 alla Camera e 109 al Senato, in secondo luogo l’introduzione del voto di preferenza e, in terzo luogo, l’introduzione di un premio di maggioranza per la lista o coalizione di liste che ottenga almeno il 40 per cento dei voti validi su base nazionale.
Il mantenimento dei collegi nel numero determinato dalla legge n. 165 del 2017 è volto a garantire la possibilità di un rapido ritorno alle urne, posto che permette di prescindere dalla rideterminazione dei collegi elettorali, e, fatto ben più importante, intende aumentare la quota di eletti davvero scelti dal popolo e non imposti dalle segreterie. Il vigente meccanismo, infatti, come anche la proposta di legge n. 2329 in discussione alla Camera, non prevedono nella quota proporzionale l’espressione delle preferenze, lasciando la scelta dei parlamentari da eleggere totalmente in mano alle segreterie di partito.
Fratelli d’Italia da sempre sostiene la necessità di reintrodurre le preferenze a dispetto delle liste bloccate, ritenendola il sistema migliore per garantire un vero potere di scelta in capo ai cittadini. Sul tema dell’introduzione delle preferenze abbiamo, infatti, depositato una nostra iniziativa legislativa già all’inizio della legislatura, e coerentemente la riproponiamo nel presente testo.
Il terzo elemento di questo disegno di legge è l’introduzione di un premio di maggioranza per la coalizione che si riveli vincente in termini relativi ma non assoluti.
L’assegnazione di un premio di maggioranza alla lista o coalizione che avesse conseguito il miglior risultato, laddove ancorato ad una soglia minima di voti chiaramente individuata, supera, infatti, le eccezioni sollevate dalla Consulta con riferimento al premio di maggioranza, e garantisce una maggiore governabilità.
Attualmente, stanti i risultati delle elezioni svoltesi nel 2018, appare del tutto evidente come la mancanza di un premio di maggioranza al partito o alla coalizione relativamente maggioritario abbia determinato l’impossibilità di indicare con certezza la forza politica, o le forze politiche coalizzate, a cui spetta l’onore e l’onere di formare il Governo, e la legge n. 165 del 2017, non avendo consentito all’esito delle elezioni l’individuazione della lista o della coalizione vincente, ha reso possibile la nascita di governi appoggiati da forze politiche con programmi e propositi tra essi conflittuali.
Maggioranze posticce alle quali gli elettori non hanno espresso la propria preventiva fiducia e che rischiano di violare la loro volontà, contravvenendo forse al dettato costituzionale e alle numerose pronunce della Consulta in merito al rispetto della volontà degli elettori nella trasformazione dei voti in maggioranze parlamentari e di Governo.
Per questi motivi riteniamo sia doveroso e urgente proporre l’introduzione di un premio di maggioranza che, ancorato a soglie numeriche ben precise, possa, come ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza n. 35 del 2017, « non rendere intollerabile la cosiddetta disproporzionalità tra voti espressi e seggi attribuiti ».
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.

(Modifiche al sistema di elezione della
Camera dei deputati)

1. All’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato « testo unico per l’elezione della Camera », sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da: « un numero di collegi » fino a: « unità inferiore » sono sostituite dalle seguenti: « 231 collegi uninominali »;
b) al comma 3, le parole: « non superiore a otto » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a sette »;
c) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: « con metodo proporzionale » sono inserite le seguenti: « ed eventuale assegnazione di un premio di maggioranza ai sensi del comma 4-bis »;
d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Alla lista o alla coalizione di liste che abbia conseguito a livello nazionale un numero di voti validi pari ad almeno il 40 per cento del totale è assegnato un numero complessivo di seggi pari al 54 per cento del totale dei seggi ».
2. All’articolo 4, comma 2, del testo unico per l’elezione della Camera sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nei collegi plurinominali nei quali sono assegnati tre seggi l’elettore può esprimere un solo voto di preferenza per un candidato del collegio plurinominale della lista da lui votata, scrivendo il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato prescelto. Nei collegi plurinominali in cui sono assegnati più di tre seggi l’elettore può esprimere due preferenze, che devono riguardare candidati di sesso diverso, per i candidati del collegio plurinominale della lista da lui votata, scrivendo il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome dei candidati prescelti ».
3. All’articolo 18-bis, comma 3, del testo unico per l’elezione della Camera, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: « In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all’atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati il cui numero non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all’unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale; in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro ».
4. All’articolo 31 del testo unico per l’elezione della Camera sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, le parole da: « sono elencati » sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « è collocato lo spazio in cui l’elettore può esprimere le preferenze in favore dei candidati della lista »;
b) al comma 3, secondo periodo, le parole: « nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale » sono sostituite dalle seguenti: « e le linee orizzontali per l’espressione dei voti di preferenza »;
c) al comma 4, primo periodo, le parole: « nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale » sono sostituite dalle seguenti: « e le linee orizzontali per l’espressione dei voti di preferenza »;
d) al comma 5, dopo le parole: « ad essa collegato » sono aggiunte le seguenti: « , nonché scrivendo il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome dei candidati prescelti per l’attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale ».
5. All’articolo 58 del testo unico per l’elezione della Camera sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: « L’elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e può esprimere una o due preferenze in favore di candidati della lista da lui votata »;
b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nell’apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato prescelto. L’elettore può esprimere la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista. Se l’elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha scritto una preferenza, s’intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto se la preferenza è indicata a fianco del contrassegno della lista alla quale appartiene il candidato prescelto; in ogni altro caso, il voto è nullo. Se l’elettore ha segnato più contrassegni di lista del medesimo quadrante e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto, se questi appartiene a una delle liste votate; in ogni altro caso, il voto è nullo ».
6. All’articolo 59-bis del testo unico per l’elezione della Camera sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale » sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Se l’elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo ».
7. All’articolo 68 del testo unico per l’elezione della Camera sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: « Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto, il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l’elezione nel collegio uninominale e i cognomi dei candidati per i quali è stato espresso il voto di preferenza. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista, dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale e dei voti di preferenza espressi »;
b) al comma 3-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista, i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale e i voti di preferenza espressi ».
8. All’articolo 71, primo comma, numero 2), del testo unico per l’elezione della Camera, dopo le parole: « voti di lista » sono inserite le seguenti: « , dei voti di preferenza ».
9. All’articolo 77, comma 1, lettera l), del testo unico per l’elezione della Camera sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e l’elenco dei candidati proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi della lettera b) per ciascuna lista o coalizione di liste ».
10. All’articolo 83 del testo unico per l’elezione della Camera sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:

« f-bis) individua la coalizione di liste o la lista singola che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

f-ter) verifica se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della lista singola di cui alla lettera f-bis) sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti validi;

f-quater) qualora la verifica di cui alla lettera f-ter) abbia dato esito positivo e la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della lista singola di cui alla lettera f-bis) sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti validi, verifica se la coalizione di liste o la lista singola abbia conseguito almeno 216 seggi, computando i seggi assegnati ai sensi della lettera f) e i seggi conseguiti nei collegi uninominali ai sensi dell’articolo 77, comma 1, lettera b);

f-quinquies) qualora la verifica di cui alla lettera f-ter) abbia dato esito negativo o la verifica di cui alla lettera f-quater) abbia dato esito positivo, resta ferma l’attribuzione dei seggi ai sensi della lettera f) »;
2) alla lettera h), i periodi dal terzo al settimo sono sostituiti dai seguenti: « In ciascuna circoscrizione, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse alla ripartizione ai sensi della lettera g) per il quoziente elettorale nazionale di cui alla lettera f), ottenendo così l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista singola per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista singola di cui alla lettera e), numeri 1) e 2). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle liste singole per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o alle liste singole che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima, si procede a sorteggio »;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Qualora la verifica di cui al comma 1, lettera f-ter), abbia dato esito positivo e la verifica di cui al comma 1, lettera f-quater), abbia dato esito negativo, l’Ufficio:

a) attribuisce alla coalizione di liste o alla lista singola che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale il premio di maggioranza, consistente nel numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 216 seggi. L’Ufficio determina quindi il numero dei seggi da assegnare con metodo proporzionale alla coalizione di liste o alla lista singola, pari alla somma del numero di seggi spettante ai sensi del comma 1, lettera f), e del numero aggiuntivo di seggi assegnato ai sensi del periodo precedente. Divide poi la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della lista singola per il numero di seggi così determinato, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di maggioranza; nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente;

b) procede poi a ripartire i restanti seggi da assegnare con metodo proporzionale, pari alla differenza tra 160 e il numero di seggi assegnato alla coalizione di liste o alla lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi della lettera a), secondo periodo, tra le altre coalizioni di liste o liste singole di cui al comma 1, lettera e), numeri 1) e 2). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Procede quindi ai sensi del comma 1, lettera f), quarto, quinto e sesto periodo, utilizzando, in luogo del quoziente elettorale nazionale, il quoziente elettorale nazionale di minoranza;

c) procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti ai sensi delle lettere a) e b) tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, lettera g);

d) procede, ai sensi del comma 1, lettere h) e i), alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste e alle liste singole ai sensi delle lettere a) e b). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui alla lettera a) per la coalizione di liste o la lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui alla lettera b) per le altre coalizioni di liste o liste singole ».
11. All’articolo 83-bis del testo unico per l’elezione della Camera sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

« 01. L’Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell’Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all’articolo 83, comma 2, procede all’attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste. Qualora i seggi siano stati assegnati alle liste con attribuzione del premio di maggioranza:

a) determina, ai fini della ripartizione, il quoziente elettorale circoscrizionale della lista cui è stato attribuito il premio di maggioranza ovvero delle liste ammesse della coalizione cui è stato attribuito il premio di maggioranza e il quoziente elettorale circoscrizionale delle altre liste ammesse, di seguito denominate, rispettivamente, “gruppo di liste di maggioranza” e “gruppo di liste di minoranza”. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascun gruppo di liste per il totale dei seggi ad esse rispettivamente assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato;

b) divide poi, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale del gruppo di liste di maggioranza per il rispettivo quoziente elettorale determinato ai sensi della lettera a), ottenendo così l’indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio plurinominale al gruppo di liste di maggioranza. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi della lettera a), ottenendo così l’indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati al gruppo di liste per il quale le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, al gruppo di liste che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima, si procede a sorteggio;

c) successivamente, accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall’Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario;

d) procede quindi all’attribuzione dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste nei singoli collegi. A tale fine, determina il quoziente di collegio di ciascun gruppo di liste dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, i seggi sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall’attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione di cui all’articolo 83, comma 2 »;
b) al comma 1, i periodi dal primo al settimo sono soppressi;
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Qualora l’Ufficio elettorale centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il premio di maggioranza, l’Ufficio centrale circoscrizionale procede, con le modalità di cui al comma 01, lettera d), all’attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, considerando singolarmente ciascuna lista. A tale fine, il quoziente elettorale di collegio è determinato dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire nel collegio ».
12. All’articolo 84 del testo unico per l’elezione della Camera sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « secondo l’ordine di presentazione » sono sostituite dalle seguenti: « in base al numero di preferenze conseguito da ciascun candidato, iniziando da quello con il numero più elevato »;
b) ai commi 2, 4 e 5, dopo le parole: « secondo l’ordine decrescente », ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: « , iniziando dal candidato che ha conseguito il maggior numero di voti di preferenza ».
13. All’articolo 86, comma 1, del testo unico per l’elezione della Camera, le parole: « primo dei non eletti, secondo l’ordine di presentazione » sono sostituite dalle seguenti: « che ha conseguito il maggior numero di preferenze tra i candidati non eletti nell’ambito della lista ».
14. La tabella A-bis allegata al testo unico per l’elezione della Camera è sostituita dalla tabella A-bis di cui all’allegato 1 annesso alla presente legge.
Art. 2.

(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)

1. All’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato « testo unico per l’elezione del Senato », sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il territorio nazionale, con eccezione della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e del Trentino-Alto Adige/Südtirol, è suddiviso in 109 collegi uninominali nell’ambito delle circoscrizioni regionali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni proporzionalmente alla rispettiva popolazione. In tali collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi »;
b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Per l’assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall’aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato un numero di seggi non inferiore a quattro. L’assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, ed eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, ai sensi dei commi 2-bis.1 e 2-bis.2 del presente articolo e degli articoli 16-bis e 17 »;
c) dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:

« 2-bis.1. Alla lista o alla coalizione di liste che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale è assegnato un numero complessivo di seggi pari al 54 per cento del totale dei seggi.

2-bis.2. Il premio attribuito ai sensi del comma 2-bis.1 è ripartito nelle sole regioni in cui la lista o la coalizione di liste alla quale è assegnato abbia conseguito la maggiore cifra elettorale regionale ».
2. All’articolo 11, comma 1, lettera c), numero 1), del testo unico per l’elezione del Senato sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e lo spazio necessario per consentire all’elettore di esprimere i voti di preferenza ».
3. All’articolo 14 del testo unico per l’elezione del Senato sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nei collegi plurinominali nei quali sono assegnati due seggi l’elettore può esprimere un solo voto di preferenza per un candidato del collegio plurinominale della lista da lui votata, scrivendo il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato prescelto. Nei collegi plurinominali in cui sono assegnati più di due seggi l’elettore può esprimere due preferenze, che devono riguardare candidati di sesso diverso, per i candidati del collegio plurinominale della lista da lui votata, scrivendo il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome dei candidati prescelti »;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nell’apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato prescelto. L’elettore può esprimere la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista. Se l’elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha scritto una preferenza, s’intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto se la preferenza è indicata a fianco del contrassegno della lista alla quale appartiene il candidato prescelto; in ogni altro caso, il voto è nullo. Se l’elettore ha segnato più contrassegni di lista del medesimo quadrante e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto, se questi appartiene a una delle liste votate; in ogni altro caso, il voto è nullo ».
4. All’articolo 16, comma 1, lettera l), del testo unico per l’elezione del Senato sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e l’elenco dei candidati proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi della lettera b) per ciascuna lista o coalizione di liste ».
5. All’articolo 16-bis del testo unico per l’elezione del Senato sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera e), il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) le liste singole non collegate o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1) ma possiedano almeno uno dei seguenti requisiti:

2.1) abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;

2.2) abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi in almeno una regione. Tali liste concorrono all’assegnazione dei seggi esclusivamente nelle regioni in cui hanno raggiunto la predetta percentuale;

2.3) siano liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell’articolo 16 »;
2) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

« e-bis) procede per ciascuna regione a una prima attribuzione provvisoria dei seggi alle coalizioni di liste e alle liste singole di cui alla lettera e), numeri 1) e 2), in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse. A tale fine, per ciascuna regione, divide il totale delle cifre elettorali regionali delle coalizioni di liste e delle liste singole di cui al comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), per il numero dei seggi da attribuire nei collegi plurinominali della regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale; nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o lista singola per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti, secondo l’ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest’ultima, si procede a sorteggio. Determina infine il totale nazionale dei seggi assegnati con metodo proporzionale, in base a tale attribuzione provvisoria, a ciascuna coalizione di liste e lista singola. Tale totale è dato, per ciascuna coalizione di liste e lista singola, dalla somma dei seggi ad essa assegnati in ciascuna regione ai sensi della presente lettera;

e-ter) individua la coalizione di liste o la lista singola non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

e-quater) verifica se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della lista singola di cui alla lettera e-ter) sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti validi;

e-quinquies) qualora la verifica di cui alla lettera e-quater) abbia dato esito positivo: verifica se la coalizione di liste o la lista singola abbia conseguito almeno 108 seggi, computando i seggi assegnati ai sensi della lettera e-bis) e i seggi conseguiti nei collegi uninominali ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera b);

e-sexies) qualora la verifica di cui alla lettera e-quater) abbia dato esito negativo o la verifica di cui alla lettera e-quinquies) abbia dato esito positivo, l’Ufficio conferma l’attribuzione dei seggi ai sensi della lettera e-bis) e, tramite estratto del processo verbale, comunica a ciascun Ufficio elettorale regionale l’assegnazione dei seggi alle coalizioni di liste e alle singole liste nella rispettiva regione »;
3) la lettera f) è abrogata;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Qualora la verifica di cui al comma 1, lettera e-quater), abbia dato esito positivo e la verifica di cui al comma 1, lettera e-quinquies), abbia dato esito negativo, l’Ufficio:

a) attribuisce alla coalizione di liste o alla lista singola che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale il premio di maggioranza, consistente nel numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 108 seggi;

b) procede poi a ripartire il numero aggiuntivo di seggi determinato ai sensi della lettera a) fra le regioni in cui la lista o la coalizione di liste di cui al comma 1, lettera e-ter), ha ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale, escludendo in ogni caso, oltre alla Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, le regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise. A tale fine, divide la cifra elettorale regionale della coalizione di liste o della lista singola per il totale delle cifre elettorali regionali della medesima coalizione di liste o lista singola, escludendo dal totale le regioni in cui essa non abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale e, in ogni caso, le regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise. Nel compiere tali operazioni arrotonda alla sesta cifra decimale il valore risultante, determinando così l’indice di ripartizione dei seggi aggiuntivi in ciascuna regione. Moltiplica poi ciascuno di tali indici per il numero aggiuntivo di seggi determinato ai sensi della lettera a) e arrotonda questo secondo risultato all’unità intera più prossima. In corrispondenza del rispettivo indice attribuisce in ciascuna regione alla coalizione di liste o alla lista singola di cui al comma 1, lettera e-ter), un numero aggiuntivo di seggi pari al risultato di tale moltiplicazione. Prima di procedere all’assegnazione dei seggi aggiuntivi da attribuire in ciascuna regione, l’Ufficio verifica se la somma dei seggi aggiuntivi così determinata corrisponda al numero aggiuntivo di seggi determinato ai sensi della lettera a). Se il risultato della somma è superiore a tale valore di una sola unità, l’Ufficio arrotonda all’unità intera inferiore il risultato che ha la più piccola parte decimale tra i risultati delle moltiplicazioni arrotondati all’unità intera superiore. Se il risultato della moltiplicazione è eguale in corrispondenza di due o più regioni, l’Ufficio arrotonda all’unità intera inferiore il valore corrispondente alla regione nella quale la lista di cui al comma 1, lettera e-ter), ha la minore cifra elettorale regionale. Se il risultato della somma è superiore di più unità, l’Ufficio ripete più volte le operazioni descritte, iniziando dal più piccolo dei valori tra quelli arrotondati all’unità intera superiore, fino alla determinazione del numero complessivo di seggi aggiuntivi corrispondente a quello determinato ai sensi della lettera a). Se il risultato della somma dei seggi aggiuntivi da attribuire nelle singole regioni è di una o più unità inferiore al numero determinato ai sensi della lettera a), l’Ufficio procede nel modo di cui ai periodi settimo e nono, arrotondando all’unità intera superiore i valori arrotondati nel primo calcolo all’unità intera inferiore;

c) procede al riparto dei seggi da assegnare con metodo proporzionale nelle regioni in cui sono stati assegnati seggi aggiuntivi ai sensi della lettera b). In ciascuna di queste regioni, alla coalizione di liste o singola lista di cui al comma 1, lettera e-ter), è assegnato un numero di seggi pari alla somma dei seggi spettanti ai sensi del comma 1, lettera e-bis), e dei seggi aggiuntivi di cui alla lettera b) del presente comma. Ripartisce il numero residuo di seggi tra le altre coalizioni di liste e liste singole di cui al comma 1, lettera e), numeri 1) e 2). Divide quindi il totale delle cifre elettorali regionali delle predette coalizioni di liste e liste singole per il numero residuo di seggi da assegnare, ottenendo così il quoziente elettorale regionale di minoranza; nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Procede quindi secondo le modalità di cui al comma 1, lettera e-bis), terzo, quarto e quinto periodo, utilizzando, in luogo del quoziente elettorale regionale, il quoziente elettorale regionale di minoranza. Nelle regioni in cui non sono stati assegnati seggi aggiuntivi, l’Ufficio conferma l’attribuzione dei seggi effettuata ai sensi del comma 1, lettera e-bis);

d) comunica agli Uffici elettorali regionali, tramite estratto del processo verbale, l’assegnazione dei seggi alle coalizioni di liste e alle liste singole nella rispettiva regione ai sensi della lettera c).

1-ter. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale elettorale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è rimesso alla Segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione ».
6. All’articolo 17, comma 1, del testo unico per l’elezione del Senato sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, primo periodo, le parole da: « individuate » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « secondo la comunicazione dell’Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e-sexies), o comma 1-bis, lettera d) »;
b) la lettera a) è abrogata;
c) alla lettera b), secondo periodo, le parole: « per il numero di seggi individuato ai sensi della lettera a) » sono sostituite dalle seguenti: « per il numero dei seggi spettanti alla coalizione »;
d) alla lettera c), i periodi dal secondo all’ultimo sono sostituiti dal seguente: « A tale fine, procede ai sensi dell’articolo 83-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».
7. All’articolo 17-bis, comma 1, del testo unico per l’elezione del Senato, le parole: « secondo l’ordine di presentazione » sono sostituite dalle seguenti: « in base al numero di preferenze conseguito da ciascun candidato, iniziando da quello con il numero più elevato ».
8. La tabella A allegata al testo unico per l’elezione del Senato è sostituita dalla tabella A di cui all’allegato 2 annesso alla presente legge.

Allegato 1
(articolo 1, comma 14)

Allegato 2
(articolo 2, comma 8)

[Fonte: www.senato.it]

Testo ddl 1871
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