Percorso:

Interrogazione a risposta scritta – Atto n. 4-06669 – Ai Ministri dell’interno e della salute

Atto n. 4-06669

Pubblicato il 1 marzo 2022, nella seduta n. 410

RAUTI , GARNERO SANTANCHE’ – Ai Ministri dell’interno e della salute. –

Premesso che:

nei giorni scorsi, su numerosi organi di stampa nazionale e testate on line è circolata la notizia di un evento denominato il “Salone della fertilità – un sogno chiamato bebè”, che dovrebbe svolgersi nella città di Milano nel mese di maggio 2022;

tale evento milanese era stato già anticipato nel corso della Fiera “Désir d’enfant”, svoltasi a Parigi il 4 e 5 settembre 2021, dedicata alla fecondazione artificiale ed alla pubblicizzazione della surrogazione di maternità;

alla kermesse parigina hanno partecipato diversi operatori commerciali che curano l’offerta, anche on line, di pacchetti a pagamento per la fecondazione artificiale;

la maternità surrogata consiste in una pratica clinica e commerciale internazionale, che inizia con la produzione di embrioni in laboratorio, prosegue con la loro consegna a corrieri che li portano nelle cliniche dei Paesi europei o extraeuropei dove, a fronte di compensi, vengono impiantati negli uteri di donne a loro volta pagate per la gravidanza e, infine, si conclude con l’affidamento del neonato alla coppia richiedente;

premesso altresì che:

l’evento di Parigi ha mostrato con chiarezza come, nella consapevolezza dell’illiceità della pratica, gli operatori del settore offrono la possibilità di valersi dell’utero in affitto in Paesi dove la pratica è ammessa, così determinando la creazione di un vero e proprio “mercato dei figli su richiesta”, anche nei Paesi dove la surrogazione di maternità e la sua pubblicizzazione sono vietate;

in Italia la surrogazione di maternità è una pratica espressamente vietata dall’art. 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, che commina la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 600.000 a un milione di euro a “chiunque, in qualsiasi forma, realizza organizza o pubblicizza (…) la surrogazione di maternità”;

considerato che tale norma vieta il contratto di maternità surrogata, in quanto in contrasto con le norme imperative e pertanto, in particolare con il principio sancito dall’art. 269, comma 3, del codice civile, secondo il quale la maternità è attribuita soltanto alla donna partoriente. Gli accordi di surrogazione, quindi, non possono che essere considerati improduttivi di effetti costitutivi nei riguardi dei genitori committenti;

considerato altresì che:

attraverso lo sviluppo e l’utilizzo di queste nuove tecniche di procreazione, assumono rilievo diverse posizioni soggettive che richiedono tutela, in quanto vengono coinvolti diritti fondamentali della persona sanciti nella Costituzione. Innanzitutto, il diritto della madre gestante di non essere oggetto o mezzo di pretese altrui, in particolare dei genitori intenzionali, trova il proprio fondamento negli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, cioè nei “diritti inviolabili dell’uomo” ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione, nella “pari dignità sociale” di ogni persona ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione e, infine, nel divieto di “violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana” ex articolo 32;

a riconoscere che la surrogazione “offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane” è giunta anche la Corte costituzionale con la sentenza n. 272 del 2017;

la Corte, inoltre, ha chiarito che non soltanto la donna, in particolare la madre biologica, è titolare dei beni offesi dalla surrogazione di maternità, ma financo l’intera collettività, che risulterebbe compromessa da questa nuova tecnica di “formazione” delle famiglie;

l’utero in affitto è a titolo oneroso, cioè è effettuato dietro il pagamento di un corrispettivo, così violando le disposizioni che riconoscono una violazione della dignità umana nella riduzione a merce di scambio di beni e valori che non hanno di per sé natura commerciale;

in particolare, rilevano la Convenzione di Oviedo sui diritti umani e la biomedicina del 1997 e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che sanciscono, rispettivamente all’art. 21 e all’art. 3, il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro;

in alcune circostanze, la diffusione di pratiche di “surrogacy” può esser associata a serie violazioni di diritti fondamentali, inclusa la violenza sulle donne e il traffico di esseri umani e si pone in conflitto anche con l’istituto dell’adozione, in quanto soltanto a tale istituto, governato da regole particolari poste a tutela di tutti gli interessati, in primo luogo dei minori, e non al mero accordo delle parti, l’ordinamento affida la realizzazione di progetti di genitorialità priva di legami biologici con il nato,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali azioni abbiano intenzione di intraprendere per garantire il rispetto delle leggi vigenti in materia e contrastare ogni azione commerciale che costituisca un illecito e se ritengano che il programmato evento di Milano, dove la surrogazione di maternità verrà pubblicizzata e gli aspiranti genitori potranno comparare servizi e prezzi e scegliere il “pacchetto” più adatto alle proprie ambizioni genitoriali, rappresenti una violazione delle norme vigenti.

[Fonte: www.senato.it]

RAUTI Salone Milano – ‘Utero in affitto’
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