Percorso:

Mozione – Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00371 – Alimentazione

Atto n. 1-00371

Pubblicato il 25 maggio 2021, nella seduta n. 330
Esame concluso nella seduta n. 335 dell’Assemblea (10/06/2021)

DE CARLO , BALBONI , BARBARO , CALANDRINI , CIRIANI , DE BERTOLDI , DRAGO , FAZZOLARI , GARNERO SANTANCHE’ , IANNONE , LA PIETRA , LA RUSSA , MAFFONI , NASTRI , PETRENGA , RAUTI , RUSPANDINI , TOTARO , URSO , ZAFFINI

Il Senato,

premesso che:

nel gennaio 2021, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), in applicazione del regolamento 1° gennaio 2018 sui nuovi alimenti (regolamento (UE) n. 2015/2283) ha dichiarato le larve delle tarme della farina (tenebrio molitor), fonte proteica alternativa, sicure per il consumo umano;

il 3 maggio scorso, in conseguenza della citata dichiarazione, i Paesi membri dell’UE, in seno al Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, hanno approvato una proposta della Commissione per autorizzare la commercializzazione delle larve o disidratate o intere o come farina da utilizzare come ingrediente di altri alimenti;

il piano d’azione UE 2020-30 per i sistemi alimentari sostenibili identifica gli insetti come una fonte di proteine a basso impatto ambientale, che possono sostenere la transizione “verde” della produzione;

l’utilizzo per il consumo umano delle larve è totalmente estraneo alla cultura alimentare italiana, che trae le proprie fonti proteiche da alimenti tradizionalmente riconducibili alla dieta mediterranea, a base di pane, pasta, frutta, verdura, molti legumi, olio extra-vergine di oliva, pesce e pochissima carne;

occorre proteggere il patrimonio della dieta mediterranea, riconosciuta dall’UNESCO patrimonio immateriale dell’umanità, secondo cui trattasi di uno stile di vita che “comprende una serie di competenze, conoscenze, rituali, simboli e tradizioni concernenti la coltivazione, la raccolta, la pesca, l’allevamento, la conservazione, la cucina e soprattutto la condivisione e il consumo di cibo”;

si ritiene, altresì, necessario proteggere anche il prodotto vitivinicolo italiano a fronte della proposta della Commissione UE contenuta nel documento COM (2018) 394 final del 1° giugno 2018, per cui i prodotti dealcolati saranno da aggiungere alle 17 categorie già normate nell’Allegato VII, Parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013;

dal 2018, anno di presentazione da parte della Commissione degli schemi di regolamento per la riforma della PAC, è in atto un acceso dibattito in merito alla proposta di introdurre una nuova categoria di prodotti dealcolati, ai quali verosimilmente potrà essere attribuita la denominazione “vino”;

in Italia la normativa in materia disciplina la coltivazione, la produzione e la commercializzazione del vino, nell’ottica della tutela dei prodotti vitivinicoli italiani e della salvaguardia del prodotto e dei territori di produzione, stabilendo altresì precise e specifiche caratteristiche organolettiche, tra cui l’alcolicità;

al fine di proteggere il prodotto vitivinicolo italiano appare necessario tutelarne altresì la denominazione, impedendo che si possano definire “vini” prodotti che non ne posseggono le medesime caratteristiche organolettiche;

premesso, altresì, che:

l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto vi), del regolamento sui nuovi alimenti (regolamento (UE) n. 2015/2283) dispone che gli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o colture di tessuti derivanti da animali, piante, microorganismi, funghi o alghe costituiscono una delle categorie di nuovi alimenti elencate nel regolamento;

rispondendo ad una interrogazione parlamentare, la Commissione europea si è espressa nel senso di ritenere la carne “coltivata” come rientrante nella predetta categoria;

nel 2019, in sede di discussione in plenaria per la riforma della PAC (Politica Agricola Comune), è stato stralciato l’emendamento 165 alla proposta di modifica del regolamento (UE) n. 1308/2013, con il quale si chiedeva introdurre l’obbligo di indicare con la denominazione di “carne” un prodotto che fosse di esclusiva derivazione animale, con la conseguenza, nel silenzio normativo, della possibilità di commercializzare prodotti di derivazione sintetica o vegetale con la denominazione di “carne”, indipendentemente dalla loro origine sintetica o vegetale;

al fine di non indurre in confusione il consumatore e per garantire che siano adeguatamente protette le produzioni di carni e derivati della carne, l’inclusione delle carni sintetiche e delle carni vegetali tra i nuovi alimenti, non può essere attuata in modo coerente senza prevedere una norma che chiarisca le modalità di etichettatura e l’espressa indicazione dell’origine sintetica o vegetale dell’alimento;

sempre in tema di etichettatura e di corretta informazione del consumatore esistono numerose previsioni normative tra cui la direttiva 2005/29/CE, che disciplina la fornitura di informazioni ai consumatori, con lo specifico obiettivo di prevenire azioni ingannevoli; il regolamento (UE) n. 1151/2012 che tutela i prodotti registrati come DOP o IGP con una specifica origine geografica, da cui derivano specifiche e peculiari caratteristiche qualitative; infine il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che, all’art. 32, espressamente detta norme per il contrasto all’italian sounding, fenomeno di concorrenza sleale e di sostanziale contraffazione del prodotto made in Italy che, come noto, priva le produzioni agroalimentari italiane di importanti fette di mercato;

nonostante le suddette previsioni normative, il fenomeno dell’italian sounding costituisce un serio problema per l’agroalimentare italiano e determina ogni anno un danno complessivo di 100 miliardi di euro;

in una vertenza tra Spagna e Francia, i produttori francesi di Champagne hanno svolto ricorso alla Corte europea contro il french sounding utilizzato in Spagna da alcuni tapas bar, con la denominazione “Champanillo”, e nelle conclusioni depositate il 29 aprile scorso, l’avvocato generale ha proposto di dichiarare che “il diritto dell’Unione tutela i prodotti Dop contro tutte le pratiche di parassitismo commerciale aventi ad oggetto indifferentemente prodotti o servizi”;

il caso portato all’attenzione della Corte di Giustizia dell’Unione europea ha delle ricadute positive con riferimento al prodotto italiano, che è il più colpito dal fenomeno della contraffazione, e deve indurre ad una riflessione in ordine alla necessità di corredare l’ordinamento di strumenti di tutela maggiormente efficaci per i consorzi che si occupano di prodotti agroalimentari di qualità;

nella strategia della Commissione europea «Farm to Fork», pubblicata nel maggio 2020, la Commissione ha chiarito l’intenzione di proporre entro fine del 2022 un’etichettatura nutrizionale armonizzata e obbligatoria a livello europeo da posizionare sulla parte anteriore della confezione dei prodotti e, tra le varie tipologie di etichettatura alimentare sperimentate e sviluppate all’interno dell’Unione europea, si è profilata l’ipotesi di adottare il cosiddetto «Nutri-score»;

il “Nutri-score” è un modello, sviluppato da un centro di ricerca francese e riconosciuto dal Governo francese, che utilizzando l’immagine di un semaforo, assegna un colore, e dunque un “via libera” o meno, ad ogni alimento in base al livello di zuccheri, grassi e sale, calcolati su una base di riferimento di 100 grammi di prodotto;

relativamente al “Nutri-Score” sono molteplici le critiche che arrivano dal mondo scientifico, fra cui quella presentata dall’ANSES (National Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety) che ne ha analizzato i punti di debolezza, evidenziandone un livello di prove scientifiche insufficiente per dimostrare la sua pertinenza in materia di nutrizione ai fini della tutela della salute pubblica;

il modello in esame rischia di penalizzare fortemente i prodotti della dieta mediterranea e nel lungo periodo premierà la grande distribuzione e le multinazionali che si dedicheranno alla produzione di cibo sintetico, la cui composizione sarà manipolata in modo tale da rispondere ai parametri costruiti a tavolino, peraltro inadeguati a garantire i corretti apporti nutrizionali, la salubrità degli alimenti e conseguentemente la salute pubblica;

il 12 febbraio 2020 è stata approvata alla Camera dei deputati, all’unanimità, una mozione (1-00319) d’iniziativa del Gruppo parlamentare Fratelli d’Italia che, evidenziando i rilevanti dubbi sia di carattere scientifico che di ordine economico inerenti a tale sistema, impegnava il Governo ad adoperarsi in sede europea per contrastare l’adozione del “Nutri-Score” e per tutelare il settore agroalimentare italiano;

il “NutrInform – Battery”, adottato dall’Italia con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 novembre 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 304 del 7 dicembre 2020), è un modello di etichettatura maggiormente efficace, perché basato sulle reali quantità di singoli ingredienti e nutrienti presenti nei cibi e la loro incidenza nella dieta giornaliera;

l’adozione di questo modello come sistema integrato e condiviso dall’UE risulterebbe, rispetto al modello “Nutri-Score”, più rispondente alle necessità di tutela della salute pubblica e di tutela e promozione della dieta mediterranea e dei prodotti agroalimentari di qualità italiani;

considerato, dunque, che tutti i predetti temi appaiono funzionali e necessari all’implementazione delle politiche di valorizzazione del prodotto italiano di eccellenza e qualità e la cui mancanza di adeguata tutela può pregiudicare considerevolmente il mercato dell’agroalimentare made in Italy,

impegna il Governo:

1) ad assumere ogni iniziativa utile a valorizzare e promuovere le eccellenze agroalimentari di produzione italiana, riconosciuta l’estraneità alla nostra cultura alimentare dell’utilizzo per il consumo umano delle larve;

2) ad adottare tutte le iniziative necessarie affinché ai prodotti dealcolati non sia attribuibile la denominazione “vino”, al fine di difendere il prodotto vitivinicolo italiano e i prodotti DOCG, DOC e IGT;

3) ad adottare le più opportune iniziative affinché sia attribuibile la denominazione di “carne” unicamente ai prodotti che siano di derivazione animale, non già vegetale, né sintetica;

4) ad adottare tutte le misure necessarie affinché i produttori ed i consorzi operanti nel settore agroalimentare abbiano i più adeguati strumenti per difendersi, nonché maggiori incentivi per la promozione del made in Italy, riconosciuto l’italian sounding, pratica commerciale sleale al pari della contraffazione;

5) ad adoperarsi vigorosamente in sede europea mediante l’attivazione di tutti gli strumenti utili a contrastare l’ipotesi di adozione del «Nutri-score» o del sistema a «semaforo», quali sistema di etichettatura uniforme suscettibile di veicolare messaggi nutrizionali distorsivi e potenzialmente penalizzanti e dannosi per l’economia nazionale, ribadendone la contrarietà dell’Italia in ogni sua forma di applicazione e, altresì, a sostenere il “NutrInform Battery” che, invece, risulta essere un modello di etichettatura maggiormente efficace, perché basato sulle reali quantità di singoli ingredienti e nutrienti presenti nei cibi e la loro incidenza nella dieta giornaliera;

6) a prevedere una campagna informativa sul nuovo sistema di etichettatura proposto dall’Italia (NutrInform Battery) che risulti essere più efficace di un’etichetta riassuntiva (Nutriscore) e che permetta ai consumatori di comprendere le informazioni nutrizionali in modo rilevante, chiaro e completo;

7) a prevedere una fase di sperimentazione temporanea dell’etichettatura “NutrInform battery” su tutto il territorio nazionale attraverso incentivi immediati alle imprese che utilizzino il nuovo marchio, necessari a coprire le spese relative alla produzione delle nuove etichette ed allo smaltimento di quelle precedenti;

8) a porre in essere tutte le azioni possibili a livello europeo per allargare il campo di condivisione del non paper già approvato con Cipro, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria e Romania, anche ad altri Stati membri, in particolare verso i Paesi che attualmente utilizzano il sistema FOPNL denominato “Keyhole”, sistema che risulta più compatibile con quello proposto dall’Italia.

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