Percorso:

DDL S. 821 – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle azioni di attori statuali e aziende stranieri volte ad acquisire il patrimonio finanziario, tecnologico e industriale italiano

Iter
8 novembre 2018:  assegnato (non ancora iniziato l’esame)

Iniziativa Parlamentare
Adolfo Urso (FdI)

Cofirmatari
Luca Ciriani (FdI),
Alberto Balboni (FdI),
Stefano Bertacco (FdI),
Andrea de Bertoldi (FdI),
Giovanbattista Fazzolari (FdI),
Antonio Iannone (FdI),
Patrizio Giacomo La Pietra (FdI),
Ignazio La Russa (FdI),
Gianpietro Maffoni (FdI),
Marco Marsilio (FdI),
Gaetano Nastri (FdI),
Isabella Rauti (FdI),
Massimo Ruspandini (FdI),
Daniela Garnero Santanchè (FdI),
Raffaele Stancanelli (FdI),
Achille Totaro (FdI),
Francesco Zaffini (FdI)

Natura
ordinaria

Presentazione
Presentato in data 26 settembre 2018; annunciato nella seduta n. 40 del 26 settembre 2018.

Classificazione TESEO

COMMISSIONI D’INCHIESTA , INCHIESTE PARLAMENTARI , STATI ESTERI , ACQUISTI , INVESTIMENTI PUBBLICI , INVESTIMENTI PRIVATI , IMPRESE , ECONOMIA NAZIONALE
Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede redigente l’8 novembre 2018. Annuncio nella seduta n. 56 dell’8 novembre 2018.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Aff. esteri), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 11ª (Lavoro), 14ª (Unione europea)

Fascicolo iter
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DISEGNO DI LEGGE

Del Senatore : URSO, CIRIANI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RAUTI, RUSPANDINI, SANTANCHE’, TOTARO, ZAFFINI

Istituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta su azione di Paesi ed aziende stranieri tesa ad espropriare il patrimonio finanziario, tecnologico e industriale italiano.

Onorevoli Senatori! la riforma del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica (SISR), introdotta dalla legge 124 del 3 agosto 2007, prevede che il Governo riferisca ogni anno al Parlamento sulla politica dell’informazione per la sicurezza con una Relazione elaborata sulla base delle analisi delle agenzie informazioni e sicurezza esterna (Aise) e interna (Aisi), e del Dipartimento Dis che ne coordina le ricerche informative e che viene presentata entro il mese di febbraio. Nell’ultima Relazione, relativa al 2017, si parla dell’Italia come «un Paese in ripresa, ma ancora provato nel suo tessuto economico-produttivo e relativamente vulnerabile su diversi fronti»; sul piano sociale, la crisi economica che ha colpito l’Europa negli ultimi anni ha accentuato, anche in Italia, alcune tendenze preoccupanti quali la sensibile riduzione della natalità, con conseguente innalzamento dell’età media della popolazione; il calo dell’occupazione tra le fasce giovanili; l’aumento della disuguaglianza economica ancora più evidente tra il Nord e il Sud del Paese e del rischio di povertà e di marginalità sociale. Ma il dato allarmante che emerge dalla Relazione dei Servizi, nel capitolo, intitolato “Minacce al Sistema Paese”, riguarda il preoccupante fenomeno della «permeabilità di alcune aziende nazionali — di rilevanza strategica o ad alto contenuto tecnologico — rispetto a manovre esterne indirizzate ad acquisirne il controllo». In essa si denuncia come acquirenti stranieri, per impadronirsi di un’azienda si avvalgono anche di «esautoramento o avvicendamento preordinato di manager e tecnici italiani», allo scopo di copiare tecnologie avanzate, obiettivo perseguito anche attraverso «ingerenze di carattere spionistico per l’acquisizione indebita di dati sensibili».

Gli attori di riferimento di queste iniziative acquisitive straniere non sempre risultano chiari e sono frequenti iniziative di investimento rivolte a settori ed imprese nazionali riconducibili – si legge sempre nella Relazione – “ad attori ostili o illegali (sovente “schermati” da complesse triangolazioni finanziarie) ovvero comunque ispirate da finalità predatorie».

Negli ultimi anni sono andate intensificandosi, in particolare, le manovre di attori esteri – sospettati di operare in raccordo con i rispettivi apparati intelligence – attivi nel perseguimento di strategie finalizzate ad occupare spazi crescenti di mercato anche attraverso pratiche scorrette, rapporti lobbistici, esautoramento o avvicendamento preordinato di manager e tecnici italiani, nonché ingerenze di carattere spionistico per l’acquisizione indebita di dati sensibili.

Dal monitoraggio intelligence emerge, inoltre, l’acquisizione di quote in piccole società (cd. startup) caratterizzate da elevato know-how, da parte di attori esterni, anche statuali, per avere accesso alla tecnologia da queste sviluppata e poterla replicare nei rispettivi Paesi.

Se, infatti, l’interesse di operatori stranieri rappresenta un’opportunità per le nostre imprese e per l’Italia, ove ispirata a criteri di correttezza e di sana competizione economica, non possono trascurarsi le frequenti iniziative di investimento rivolte a settori ed imprese nazionali riconducibili ad attori ostili o illegali (sovente “scher-mati” da complesse triangolazioni finanziarie) ovvero comunque ispirate da finalità predatorie, in quanto tese a sottrarre tecnologie pregiate e/o a eliminare/comprimere la competitività e la concorrenzialità delle nostre aziende, con ricadute sull’occupazione.

Nel Rapporto ISTAT sulle “Struttura e competitività delle imprese multinazionali” in Italia si evidenziano dati inquietanti che rendono ancor più grave quanto denunciato dai nostri Servizi sull’impatto sociale, occupazionale e industriale del Paese, laddove emerge che le imprese italiane acquisite da capitali stranieri licenziano il 18 per cento dei dipendenti nel primo anno e contribuiscono in modo negativo alla nostra bilancia commerciale, perché contribuiscono al 26,1% dell’export nazionale di merci a fronte del 45% degli acquisti di merci dall’estero, in particolare appaiono gravi le conseguenze sull’indotto nei distretti e nelle filiere industriali, soprattutto sulle PMI, perché le imprese acquisite da capitali stranieri tendono sempre più a rifornirsi di materie prime e semi componenti da aziende estere e non più dai tradizionali fornitori italiani.

Alla luce di quanto riportato si ritiene, dunque, necessario approvare il presente disegno di legge istitutivo di una Commissione parlamentare di inchiesta sull’ azione di Paesi ed aziende stranieri, tesa ad espropriare il patrimonio finanziario, tecnologico e industriale italiano.

La commissione ha il compito di individuare misure, anche di carattere normativo, finalizzate a salvaguardare il sistema produttivo italiano rispetto all’ azione di Paesi e aziende stranieri volta ad espropriare il patrimonio finanziario, tecnologico e industriale nazionale, con particolare riguardo alla tutela dei lavoratori e dei possessori di titoli, nonché alla protezione dei dati personali, brevetti, tecnologia, reti e infrastrutture strategiche, anche individuando politiche pubbliche e misure di carattere legislativo nazionale ed europee volte a difendere e sviluppare la capacità produttiva nazionale, il benessere della popolazione, il patrimonio scientifico e tecnologico, la competitività e il ruolo internazionale dell’Italia.

La Commissione ha altresì il compito di verificare a) gli effetti sul sistema produttivo italiano dell’ampliamento della presenza delle multinazionali estere in Italia, con particolare riferimento agli assetti proprietari di imprese strategiche per gli interessi nazionali, nonché all’offerta di lavoro sul territorio nazionale e alle conseguenza sul sistema di filiera e dei distretti italiani; b) l’efficacia della legislazione nazionale rispetto ai soggetti che prestano servizi della società dell’informazione, i quali appaiono gratuiti agli utenti, ma sono di fatto pagati con la cessione dei propri dati personali; c) l’adeguatezza degli strumenti legislativi di tutela dell’interesse nazionale posti in essere dall’ordinamento italiano rispetto a quelli rinvenibili in altri ordinamenti nazionali; d) l’adeguatezza politiche pubbliche e degli strumenti legislativi dell’Unione Europee a fronte della tutela dell’interesse nazionale italiano posti in essere dall’ordinamento della Unione anche in riferimento ai rapporti con le Istituzioni mondiali sul commercio internazionale (FMI, Banca Mondiale, WTO, OMS, etc) e negli accordi bilaterali commerciali che l’Unione ha promosso o intende promuovere; d) l’efficacia del sistema di vigilanza italiano ed europeo sulle azioni tese a espropriare il patrimonio finanziario, tecnologico e industriale italiano; e) i risultati raggiunti e i limiti istituzionali tecnologici, normativi, organizzativi e finanziari attribuibili al livello nazionale che hanno reso inadeguate le azioni delle istituzioni nel contrasto dei fenomeni di contraffazione, pirateria e concorrenza sleale con particolare riferimento al mancato esercizio dei poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori previsti dall’ordinamento, alla funzionalità del sistema di raccolta dei dati e delle informazioni da parte dei soggetti pubblici coinvolti e alla valutazione approfondita di fatti e di fenomeni sociali al fine di prevedere politiche di prevenzioni e di individuare poteri di controllo e di repressione più efficaci, con particolare riferimento alla tutela del made in Italy e della salute e della sicurezza dei cittadini.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1 (Istituzione e durata)

  1. È istituita, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull’ azione di Paesi ed aziende stranieri, tesa ad espropriare il patrimonio finanziario, tecnologico e industriale italiano, di seguito denominata «Commissione.
  2. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione.
  3. La Commissione presenta alle Camere una relazione sull’attività svolta e sui risultati dell’inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. Il presidente della Commissione trasmette alle Camere, dopo sei mesi dalla costituzione della Commissione stessa, una relazione sullo stato dei lavori.

Art. 2 (Composizione)

  1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti della Commissione dichiarano alla presidenza della Camera di appartenenza di avere ricoperto incarichi   di amministrazione e di controllo in imprese multinazionali oggetto dell’inchiesta.
  2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell’Ufficio di presidenza.
  3. L’Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vice presidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell’elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
  4. La Commissione elegge al proprio interno due vice presidenti e due segretari. Per l’elezione, rispettivamente, dei due vice presidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 3 (Competenze)

  1. La commissione ha il compito di individuare misure, anche di carattere normativo, finalizzate a salvaguardare il sistema produttivo italiano rispetto all’azione di Paesi e aziende stranieri volta ad espropriare il patrimonio finanziario, tecnologico e industriale nazionale, con particolare riguardo alla tutela dei lavoratori e dei possessori di titoli, nonché alla protezione dei dati personali, brevetti, tecnologia, reti e infrastrutture strategiche, anche individuando politiche pubbliche e misure di carattere legislativo nazionale ed europee volte a difendere e sviluppare la capacità produttiva nazionale, il benessere della popolazione, il patrimonio scientifico e tecnologico, la competitività e il ruolo internazionale dell’Italia.
  2. La Commissione ha altresì il compito di verificare:
    a) gli effetti sul sistema produttivo italiano dell’ampliamento della presenza delle multinazionali estere in Italia, con particolare riferimento agli assetti proprietari di imprese strategiche per gli interessi nazionali, nonché all’offerta di lavoro sul territorio nazionale e alle conseguenza sul sistema di filiera e dei distretti italiani;
    b) l’efficacia della legislazione nazionale rispetto ai soggetti che prestano servizi della società dell’informazione, i quali appaiono gratuiti agli utenti, ma sono di fatto pagati con la cessione dei propri dati personali;
    c) l’adeguatezza degli strumenti legislativi di tutela dell’interesse nazionale posti in essere dall’ordinamento italiano rispetto a quelli rinvenibili in altri ordinamenti nazionali;
    d) l’adeguatezza politiche pubbliche e degli strumenti legislativi dell’Unione Europee a fronte della tutela dell’interesse nazionale italiano posti in essere dall’ordinamento della Unione anche in riferimento ai rapporti con le Istituzioni mondiali sul commercio internazionale (FMI, Banca Mondiale, WTO, OMS, etc) e negli accordi bilaterali commerciali che l’Unione ha promosso o intende promuovere;
    d) l’efficacia del sistema di vigilanza italiano ed europeo sulle azioni tese a espropriare il patrimonio finanziario, tecnologico e industriale italiano;
    e) i risultati raggiunti e i limiti istituzionali tecnologici, normativi, organizzativi e finanziari attribuibili al livello nazionale che hanno reso inadeguate le azioni delle istituzioni nel contrasto dei fenomeni di contraffazione, pirateria e concorrenza sleale con particolare riferimento al mancato esercizio dei poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori previsti dall’ordinamento, alla funzionalità del sistema di raccolta dei dati e delle informazioni da parte dei soggetti pubblici coinvolti e alla valutazione approfondita di fatti e di fenomeni sociali al fine di prevedere politiche di prevenzioni e di individuare poteri di controllo e di repressione più efficaci, con particolare riferimento alla tutela del made in Italye della salute e della sicurezza dei cittadini.

Art. 4 (Attività di indagine)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell’autorità giudiziaria.
  2. Ferme restando le competenze dell’autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
  3. Alla Commissione, limitatamente all’oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d’ufficio né il segreto professionale, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
  4. Qualora gli atti o i documenti attinenti all’oggetto dell’inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.
  5. La Commissione non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché’ la libertà personale, fatto salvo l’accompagnamento coattivo di cui all’articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 5 (Richiesta di atti e documenti)

  1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all’oggetto dell’inchiesta. L’autorità giudiziaria    provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l’autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L’autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
  2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 6 (Obbligo del segreto)

  1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d’inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d’ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell’incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d’inchiesta, di cui all’articolo 5, comma 2.
  2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell’articolo 326 del codice penale.
  3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7 (Organizzazione interna)

  1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.
  2. L’attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell’inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.
  3. La Commissione può avvalersi dell’opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché’ di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. Il presidente effettua le designazioni sentita la Commissione.
  4. Per l’espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d’intesa tra loro.
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e   della   Camera dei deputati, con determinazione adottata d’intesa tra loro, possono autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell’inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.

Roma, 26 settembre 2018

DDL URSO COMMISSIONE INCHIESTA RISCHIO PAESE
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Testo ddl 821
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[Fonte: www.senato.it]

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