Percorso:

Interrogazione a risposta scritta – Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02417 – Al Ministro dell’economia e delle finanze

Atto n. 4-02417

Pubblicato il 5 novembre 2019, nella seduta n. 162

RAUTI – Al Ministro dell’economia e delle finanze. –

Premesso che:

in data 15 maggio 2018 veniva indetto dal comando generale della Guardia di finanza il concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 380 allievi finanzieri, con la pubblicazione nel dicembre 2018 delle relative graduatorie finali di merito, da cui risultavano 352 idonei e 741 idonei non vincitori;

tale bando di reclutamento prevedeva, all’articolo 18, commi 4 e 5, la validità della graduatoria di merito per 18 mesi e la possibilità che la stessa fosse utilizzata per l’ammissione ad analoghi e successivi corsi;

considerato che:

prima dell’emanazione del bando di reclutamento per il 2018, con determinazione n. 86857 del 20 marzo 2018, la Guardia di finanza autorizzava, avvalendosi del disposto di cui all’articolo 1, comma 296, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), il reclutamento di 307 allievi finanzieri, attraverso lo scorrimento delle graduatorie del concorso indetto nell’anno 2012;

in data 26 aprile 2019, veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale un nuovo bando di concorso per il reclutamento di 965 allievi finanzieri, il quale, però, non prevedeva lo scorrimento delle graduatorie degli idonei del concorso indetto nell’anno 2018;

rilevato che:

tale esclusione determina a parere dell’interrogante una palese disparità di trattamento rispetto agli allievi che hanno beneficiato dello scorrimento delle graduatorie, considerato anche che i posti messi a bando nell’anno 2018 hanno subito una decurtazione per lo scorrimento della graduatoria del concorso dell’anno 2012;

sul tema del reclutamento di personale della pubblica amministrazione o mediante scorrimento di graduatorie valide ed efficaci o mediante indizione di nuovi concorsi era già intervenuto il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 14/2011, ha sottolineato come le disposizioni che estendono i termini di efficacia delle graduatorie concorsuali presentano una chiara finalità di contenimento della spesa pubblica, in relazione ai costi derivanti dall’espletamento delle nuove procedure concorsuali;

nella sentenza si è stabilito, inoltre, che lo scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace rappresenta regola generale di reclutamento, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce eccezione e richiede apposita e approfondita motivazione, salvo particolari necessità di procedere al nuovo concorso, pur in presenza di graduatorie efficaci;

è recentissima la firma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 settembre 2019, che prevede lo sblocco di 12.000 assunzioni, procedendo tramite scorrimento di graduatoria di selezioni già effettuate;

rilevato altresì che:

lo sblocco delle graduatorie garantirebbe un rinnovo generazionale molto utile in un settore come quello della difesa;

a parere dell’interrogante, sarebbe un esempio di buon senso, oltre che di forte presenza dello Stato, l’immediata assunzione dei tanti giovani in attesa di essere immessi nel ruolo di allievi finanzieri,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare idonei provvedimenti, e quali, al fine di garantire lo scorrimento della graduatoria del concorso indetto nel 2018, anche in costanza di nuovi concorsi, in considerazione del preminente interesse pubblico al contenimento della spesa.

[Fonte: www.senato.it]

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