Percorso:

Mozione – Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00020 – Forme di molestie e di violenza sul luogo di lavoro

Atto n. 1-00020

Pubblicato il 19 giugno 2018, nella seduta n. 12

RAUTI , BERTACCO , BALBONI , CIRIANI , IANNONE , LA PIETRA , MARSILIO , GARNERO SANTANCHE’ , URSO , ZAFFINI

Il Senato,

premesso che:

secondo alcuni dati europei nel mondo del lavoro la violenza e le molestie da parte di terzi riguardano dal 5 per cento al 20 per cento dei lavoratori, e se il 40 per cento dei dirigenti europei è preoccupato per la violenza e le molestie sul luogo di lavoro, solo circa il 25 per cento (e non più del 10 per cento in molti Paesi della UE) ha attuato procedure per affrontare questo fenomeno;

proprio per arginare tale problematica il 26 aprile 2007 è stato firmato dalle parti sociali europee a livello intersettoriale un accordo quadro sulle molestie e sulla violenza sul luogo di lavoro. Tale accordo mira a impedire e gestire i problemi di prepotenza, molestie sessuali e violenza fisica sul luogo di lavoro, condanna tutte le forme di molestia e di violenza e conferma il dovere del datore di lavoro di tutelare i lavoratori contro tali rischi. In questo senso, le imprese in Europa sarebbero tenute ad adottare una politica di tolleranza zero nei confronti di tali comportamenti e a fissare procedure per gestire i casi di molestie e violenza laddove essi si verifichino;

nonostante i primi passi compiuti a livello europeo, nel nostro Paese non sembra esserci ancora un’adeguata consapevolezza del problema, acuito in questi anni dalle conflittualità correlate alla crisi economica: generalmente nelle aziende non vengono attuate idonee strategie per prevenire, ridurre le varie forme di violenze e molestie nel mondo del lavoro; violenze che possono essere fisiche, psicologiche, verbali, sessuali o che possono verificarsi anche nel cyberspazio, attraverso la connessione in rete;

per contrastare tale fenomeno e contenerne gli effetti, negli ultimi anni sono state emanate diverse linee guida, buone prassi e raccomandazioni da parte di associazioni di categoria e del Ministero della salute: solo per citare alcuni esempi, il 25 gennaio 2016 Cgil, Cisl, Uil e Confindustria hanno siglato congiuntamente l’accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro, che recepisce quello firmato nel 2007 a livello europeo; mentre nel novembre 2007 il Ministero della salute ha emanato la raccomandazione n. 8 per “prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari” al fine di incoraggiare l’analisi dei luoghi di lavoro e dei rischi correlati e l’adozione di iniziative e programmi, volti a prevenire gli atti di violenza o attenuarne le conseguenze negative;

il documento del Ministero riconosce che episodi di violenza contro operatori sanitari possono essere considerati “eventi sentinella” in quanto segnali della presenza nell’ambiente di lavoro di situazioni di rischio o di vulnerabilità che richiedono l’adozione da parte dei datori di lavoro di opportune misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, incoraggiando l’analisi dei fattori di rischio sui luoghi di lavoro;

tali strumenti però non consentono di operare un approccio sistemico e quantitativo alla valutazione del rischio e di individuare in modo organico le misure di prevenzione e protezione per la specifica realtà aziendale di riferimento;

gli effetti delle aggressioni sul luogo di lavoro hanno un impatto negativo, molto spesso sottovalutato, sia a livello dell’individuo che le subisce, in termini di infortuni e conseguenze psicofisiche (disturbi del sonno, stanchezza, depressione), sia a livello aziendale, a causa della riduzione della capacità produttiva (aumento delle assenze per malattia, del turn over del personale, delle disabilità);

mancano politiche nazionali di segnalazione e di programmazione della prevenzione della violenza sui luoghi di lavoro, così come un omogeneo riconoscimento dei fattori di rischio strutturali, ambientali e organizzativi, che possono favorire la violenza;

lo stesso testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, disciplina la sicurezza dei luoghi di lavoro, ma non la sicurezza dei lavoratori;

inoltre, vi è un ulteriore aspetto della stessa problematica: il lavoratore vittima di violenza, fisica o psicologica, è lasciato solo davanti al suo dramma, non riceve alcun supporto per le spese legali, né un sostegno psicologico;

l’unica tutela riconosciuta al lavoratore vittima di violenza è quella disciplinata dal codice penale, ma la violenza rientra tra le fattispecie procedibili a querela di parte (salvo i casi di minacce di morte e con armi);

l’obiettivo è di offrire un supporto alle azioni dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti e organizzazioni sindacali volte non solo a ridurre la violenza e le molestie da parte di terzi, ma a mitigarne le conseguenze,

impegna il Governo:

1) a garantire una maggiore sensibilizzazione dei datori di lavoro, dei lavoratori e degli utenti dei servizi e, nel contempo, un’adeguata formazione dei dirigenti e dei lavoratori perché siano in grado di affrontare questo fenomeno;

2) a favorire la stipula di accordi di cooperazione con le varie istituzioni che partecipano, anche se indirettamente, nel processo: forze dell’ordine, servizi di vigilanza e addetti alla sicurezza, Ispettorato del lavoro, servizi sociali, associazioni di studio, prevenzione e gestione degli episodi di violenza;

3) a favorire la definizione ed implementazione all’interno dei luoghi di lavoro di misure di prevenzione, di tipo logistico-organizzativo e tecnologico, e controllo delle situazioni di rischio identificate;

4) a perseguire una politica coerente a sostegno del personale esposto alle molestie o alla violenza sui luoghi di lavoro e nelle circostanze di lavoro, la quale potrebbe includere un ulteriore supporto, oltre a quello previsto dalla legge, di natura professionale (medica, psicologica, psichiatrica e medicolegale), giuridica, pratica e finanziaria (per esempio, una copertura assicurativa aggiuntiva a carico del datore di lavoro o un fondo appositamente predisposto);

5) a disciplinare adeguatamente e organicamente la sicurezza sui luoghi di lavoro nell’ambito del testo unico della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

[Fonte: www.senato.it]

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