Percorso:

jamma.tv – Senato, Fratelli d’Italia presenta ddl su prevenzione gioco minorile e criminalità nelle sale autorizzate

I senatori Rauti Isabella, Ciriani Luca, Balboni Alberto, de Bertoldi Andrea (FdI) hanno presentato un ddl dal titolo “Disposizioni in materia di rafforzamento delle misure di prevenzione del gioco minorile e della criminalità nelle sale autorizzate ai sensi dell’articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (2269)”.

Il ddl si propone di:

garantire più efficientemente il divieto disposto dall’articolo 24, commi 20, 21 e 22 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare il controllo di ingresso nelle aree indicate all’articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ove sono installati apparecchi da intrattenimento nonché facilitare i controlli di pubblica sicurezza, l’articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018. n. 96. è sostituito dal seguente:

9-quater. L’accesso alle aree ove sono installati apparecchi di intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, indicate all’articolo 7, comma 8, del decreto legge 13 settembre 2012. n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è consentito esclusivamente previa verifica della maggiore età e della non presenza nelle liste di un registro di autoesclusione di coloro che intendano essere inibiti dall’attività di gioco. Le soluzioni tecnologiche idonee, che consentano la verifica puntuale dei nominativi senza alcuna memorizzazione dei dati, sono definite, previa sperimentazione di durata non inferiore a dodici mesi, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’interno entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Le sanzioni

Le condotte elusive dei controlli di cui al comma 1 sono punite con le sanzioni amministrative previste dall’articolo 24, commi 21 e 22, del richiamato decreto-legge n. 98 del 2011, raddoppiate nell’importo e nella durata.

[Fonte: www.jamma.tv]

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