Percorso:

Interrogazioni a risposta scritta – Atto n. 4-04985 – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della difesa

Atto n. 4-04985

Pubblicato il 2 marzo 2021, nella seduta n. 301

RAUTI , ZAFFINI – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della difesa. -Premesso che:

la Croce rossa italiana dispone del corpo militare ausiliario delle forze armate, volontario, con compiti di emergenza in pace e in guerra, con 19.314 unità; e in emergenza il corpo militare svolge il soccorso sanitario di massa, attraverso reparti, unità e formazioni campali (gruppi sanitari mobili, ospedali da campo, treni ospedali, posti di soccorso) supportando la protezione civile; il personale militare viene inoltre richiamato in servizio quando si verificano le necessità di impiego previste dalla legge lasciando temporaneamente il proprio lavoro e per il 2020 nell’emergenza COVID-19 sono stati impegnati 9.713 militari; i militari volontari della Croce rossa vengono comunemente impiegati nella formazione sanitaria ai militari delle forze armate nei corsi BLSD, basic life support and defibrillation, formando centinaia di militari all’anno e attualmente in attività fondamentali per la gestione dell’emergenza COVID-19, quali la gestione dei termoscanner nei luoghi pubblici, il presidio delle zone rosse e il servizio “pronto farmaco” che prevede la consegna di farmaci a domicilio;

l’articolo 1 della legge n. 653 del 1940 dispone il diritto alla conservazione del posto di lavoro e all’indennità per i lavoratori dipendenti di imprese private con qualifica di impiegati o di operai, che, per qualunque esigenza delle forze armate, vengano richiamati alle armi; il decreto legislativo n. 178 del 2012 ha sì previsto la riorganizzazione della CRI, ridefinendola persona giuridica di diritto privato, ma questa è autorizzata ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alla Convenzione di Ginevra ed a “svolgere attività ausiliaria delle forze armate, in Italia e all’estero, in tempo di pace o di grave crisi internazionale, attraverso il corpo militare volontario e il corpo delle infermiere volontarie” (art. 1, comma 4, lett. g)); lo stesso decreto definisce il corpo militare e il corpo infermiere volontarie CRI ausiliari delle forze armate e i loro appartenenti soci dell’associazione, contribuendo all’esercizio della funzione ausiliaria delle forze armate (art. 5, comma 1); il corpo militare volontario resta disciplinato dal decreto legislativo n. 66 del 2010 (codice dell’ordinamento militare), che prevede la conservazione del posto di lavoro, e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo n. 178 del 2012 (art. 5, comma 2);

considerato che:

con la circolare INPS n. 13 del 5 febbraio 2021, a seguito di pareri espressi dal Ministero della difesa e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, considerata l’Associazione della Croce rossa italiana esclusa dal novero delle forze armate, per i lavoratori dipendenti richiamati alle armi presso l’associazione non è prevista l’indennità di cui alla legge n. 653 del 1940; a seguito della circolare, che tra l’altro cita il decreto legislativo n. 178, art. 5, la maggior parte del personale in servizio ha dovuto chiedere il congedo anticipato vista l’improvvisa sospensione della garanzia di indennizzo e della conservazione del posto di lavoro;

il servizio effettuato è gratuito e senza retribuzione e il decreto legislativo n. 1 del 2018 prevede che i volontari appartenenti ad organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte negli elenchi, impiegati in attività di protezione civile, abbiano diritto al mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico previdenziale;

il trattamento di cui alla legge n. 653 del 1940 parla di “indennità mensili pari alla retribuzione” in caso di richiamo alle armi, alla stregua di quello previsto dagli indennizzi l’art. 39 del nuovo codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 4 del 2020; stesso trattamento è previsto per i volontari del soccorso alpino del CAI (legge n. 162 del 1992, art. 1; decreto ministeriale n. 379 del 1994; circolare INPS del 9 febbraio 2016),

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto e quali misure intendano intraprendere per evitare che, in un periodo di estrema emergenza e di in piena pandemia, 9.713 volontari del corpo militare della CRI si vedano negata dall’INPS la tutela del posto di lavoro e della retribuzione, con la conseguente richiesta di congedo.

[Fonte: www.senato.it]

Questa voce è stata pubblicata in Commissione Difesa - Attività, Interrogazioni prima firmataria.