Percorso:

Interrogazioni a risposta scritta – Atto n. 4-02669 – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico

Atto n. 4-02669

Pubblicato il 19 dicembre 2019, nella seduta n. 178

RAUTI – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico. –

Premesso che:

la compagnia navale Siremar SpA, interamente partecipata da Tirrenia, fino al 2010 con la sua flotta di 9 aliscafi e 10 traghetti svolgeva il servizio di collegamento navale della Sicilia verso le sue isole minori;

con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 17 settembre 2010 la società Siremar – Sicilia Regionale Marittima SpA, è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004, e, contestualmente, è stato nominato quale commissario straordinario, il dottor Giancarlo D’Andrea;

il Tribunale di Roma – Sezione fallimentare, con sentenza n. 381 del 5 ottobre 2010, ha accertato e dichiarato lo stato di insolvenza di Siremar, a norma dell’art. 4 del decreto-legge n. 347 del 2003;

da quel momento la procedura ha visto l’accertamento di 688 creditori di ogni categoria (dipendenti, banche, ed in particolar modo imprenditori, fornitori e professionisti); tutti danneggiati per un importo di stato passivo ammesso pari ad euro 68.467.921,99;

in data 4 ottobre 2010, allo scopo di fornire adeguata evidenza alla procedura di dismissione del ramo d’azienda Siremar, e di verificare la presenza sul mercato di soggetti potenzialmente interessati a rilevare la proprietà del medesimo compendio aziendale, il commissario straordinario ha predisposto un invito a manifestare interesse per l’acquisto del ramo d’azienda SIREMAR sui principali quotidiani e siti internet specializzati, nazionali ed internazionali, con scadenza prevista per il giorno 20 ottobre 2010;

gli atti successivi conducevano l’amministrazione straordinaria in data 20 ottobre 2011 al contratto di cessione di Siremar e della sua flotta alla società Compagnia delle Isole SpA (“CDI”) quale aggiudicataria, secondo l’ultima offerta migliorativa vincolante al prezzo di vendita, di complessivi euro 69.150.000;

grazie alla parte del prezzo incassato (euro 34.650.000), la procedura di amministrazione straordinaria poteva, in data ottobre 2013, distribuire ai creditori assistiti da privilegio speciale nautico e da ipoteca sulle navi somme pari ad euro 18.513.891,29;

in data 17 novembre 2011, presso il TAR del Lazio, veniva notificato a Siremar il ricorso promosso da Società navigazione siciliana SpA (“SNS”), società neo costituita e partecipata in quote paritetiche dalle società Caronte & Tourist SpA e Ustica Lines SpA, contro la stessa Siremar e contro il Ministero per lo sviluppo economico, oltre che nei confronti di CDI, volto ad ottenere l’annullamento del contratto di cessione di ramo d’azienda stipulato da Siremar e CDI in data 20 ottobre 2011;

nel frattempo, con provvedimento del Tribunale di Roma, in data 3 febbraio 2014, in seguito alla cessione dei mezzi e delle tratte, veniva dichiarata la cessazione dell’attività d’impresa della Siremar in amministrazione straordinaria, determinando che da quella data la procedura di amministrazione straordinaria viene considerata ad ogni effetto come procedura concorsuale liquidatoria (una procedura fallimentare come le altre), con conseguente applicazione del relativo regime normativo;

il contenzioso giudiziario è andato avanti fino al 6 aprile 2016, allorquando il Ministero dello sviluppo economico, in sede di ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato n. 592/2014 e del TAR del Lazio n. 2351/2015, che riconoscevano le ragioni della ricorrente SNS, autorizzava l’aggiudicazione della procedura competitiva di vendita dell’ex Siremar nei termini dell’offerta d’acquisto originariamente presentata da SNS per l’importo complessivo di euro 55.100.000;

in data 11 aprile 2016, venivano quindi definiti gli atti di trasferimento definitivi della flotta e del compendio aziendale ex Siremar alla compagnia di navigazione SNS la quale, ad oggi, continua ad operare regolarmente i collegamenti navali della Sicilia verso le isole minori;

dal primo riparto di euro 18.513.891,29 avvenuto nell’ottobre 2013, vale a dire ad oltre 6 anni di distanza, la procedura di liquidazione non ha, ad oggi, effettuato alcun ulteriore riparto, continuando ad erodere le somme disponibili con ingenti spese correnti per la considerevole somma di euro 540.000 annue;

la lungaggine della procedura, la mancata esplicazione del mancato integrale incasso del prezzo della cessione (che consentirebbe di soddisfare quasi integralmente tutti i creditori) e la mancata ripartizione di quanto attualmente disponibile, determina che i creditori, e soprattutto le aziende siciliane, rischiano, a loro volta, di fallire, mentre la farraginosa macchina dell’amministrazione straordinaria della liquidazione consuma le risorse ex Siremar che spettano legittimamente ai creditori,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno che le aziende interessate si vedano finalmente riconosciute le loro legittime spettanze, anche al fine di evitare che i soggetti creditori siano travolti da uno stato di crisi finanziaria irreversibile.

[Fonte: www.senato.it]

Risposta del Ministro dello Sviluppo Economico all’interrogazione N. 4-02669
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