Percorso:

Atto Senato n. 598 – Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, in materia di diniego dello status di rifugiato e di esclusione dello status di protezione sussidiaria

Iter
6 luglio 2018:  da assegnare
20 settembre 2018:  assegnato (non ancora iniziato l’esame)

Iniziativa Parlamentare
Isabella Rauti (FdI)

Cofirmatari
Luca Ciriani (FdI)
Andrea de Bertoldi (FdI)
Daniela Garnero Santanche’ (FdI)
Antonio Iannone (FdI)
Patrizio Giacomo La Pietra (FdI)
Ignazio La Russa (FdI)
Marco Marsilio (FdI)
Achille Totaro (FdI)
Adolfo Urso (FdI)
Alberto Balboni (FdI)
Massimo Ruspandini (FdI)
Francesco Zaffini (FdI)

Natura
ordinaria

Presentazione
Presentato in data 6 luglio 2018; annunciato nella seduta n. 19.

Classificazione TESEO
PROFUGHI E RIFUGIATI , ASILO POLITICO
Classificazione provvisoria

RELAZIONE

Onorevoli Senatori. – L’allarme sociale, causato dalle frequenti notizie di cronaca che portano alla ribalta casi di reati contro l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato e delle persone, ci obbliga a fare una riflessione e conseguentemente ad adoperarci per una modifica normativa urgente che tenga in considerazione una migliore specificazione delle fattispecie in cui è possibile procedere al diniego e alla revoca dello status di rifugiato, nonché all’esclusione e alla revoca dello status di protezione sussidiaria.
A tal fine occorre considerare che l’articolo 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, attuativo della direttiva 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, attribuisce alla Commissione nazionale per il diritto d’asilo una competenza specifica ed esclusiva in materia di revoca e di cessazione della protezione internazionale nelle due forme di status di rifugiato e di protezione sussidiaria.
Più specificamente gli articoli 9, 10, 12 e 13 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, attuativo della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, disciplinano la cessazione, l’esclusione, il diniego e la revoca dello status di rifugiato, mentre gli articoli 15, 16 e 18 riguardano la cessazione, l’esclusione e la revoca della protezione sussidiaria.
Con specifico riferimento alla revoca, appare di particolare rilievo il rinvio a quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, in base al quale «lo straniero costituisce un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale».
Nel quadro di tali disposizioni, la Commissione nazionale – sia di propria iniziativa, che su segnalazione di soggetti istituzionali che siano a conoscenza di una delle sopracitate fattispecie – avvia un procedimento amministrativo per deliberare la revoca della protezione internazionale a suo tempo riconosciuta ovvero per confermare il medesimo beneficio qualora non ricorrano i presupposti per procedere alla revoca.
Ciò premesso, risulta che la Commissione ha verificato come non di rado ricorrano fattispecie contigue, ma non perfettamente aderenti a quelle enucleate dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, le quali – per la loro gravità – risulterebbero essere, in ogni caso, riconducibili a situazioni di rischio e di grave pericolo per la sicurezza pubblica e certamente non meritevoli di conferma della protezione internazionale a suo tempo accordata.
A titolo esemplificativo, si evidenzia che in sede di revoca ricorrono assai di frequente due tipologie di reati particolarmente gravi:

a) il traffico di stupefacenti di cui agli articoli 73 (produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope) e 74 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) la violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis del codice penale.

La vigente normativa al riguardo prevede che la commissione dei delitti di cui all’articolo 73 comporti la revoca della protezione internazionale «limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, comma 2»; parimenti, l’ipotesi di reato di cui all’articolo 609-bis del codice penale (violenza sessuale) comporta la revoca della protezione internazionale esclusivamente nelle ipotesi aggravate previste dall’articolo 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo).
Al di fuori, dunque, delle specifiche richiamate fattispecie, la vigente normativa non consente di intervenire con la revoca dello status di protezione internazionale e poiché, di fatto, le circostanze aggravanti indicate non vengono quasi mai riconosciute, molto spesso le decisioni della Commissione sono vincolate alla conferma di una protezione anche in presenza di odiosi e efferati delitti.
Un caso concreto che si potrebbe porre (e di fatto si pone) è quello di un migrante titolare di protezione sussidiaria, condannato, ma senza aggravanti, per i reati di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis.
In buona sostanza la Commissione nazionale per il diritto d’asilo, in sede di valutazione della cessazione o della revoca dello status di protezione internazionale, è tenuta a legittimare sul territorio la presenza di cittadini stranieri che hanno violato gravemente le leggi dello Stato italiano, nonché a procedere alla conferma del beneficio già concesso dalla Commissione territoriale in prima istanza, in una fase antecedente la commissione del reato e l’espiazione della pena.
Va considerato, quindi, il particolare attuale contesto che impone un sempre crescente livello di attenzione rispetto ai fenomeni incidenti sulla sicurezza dei cittadini e per questo è necessario riformare, integrandole, alcune disposizioni del decreto legislativo n. 251 del 19 novembre 2007, al fine di specificare che lo status di rifugiato ovvero di protezione sussidiaria può essere legittimamente negato ed escluso in tutti i casi in cui lo straniero sia stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dal citato articolo 407 del codice di procedura penale, indipendentemente dal verificarsi o meno delle circostanze e ipotesi aggravanti ivi indicate. Vengono, altresì, inseriti, tra i delitti che legittimano il diniego e l’esclusione degli status di protezione internazionale, i delitti di furto in abitazione e furto con strappo di cui all’articolo 624-bis del codice penale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 12, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche nei casi in cui non ricorrano le circostanze e le ipotesi aggravanti ivi indicate, nonché per il reato di cui all’articolo 624-bis del codice penale»;

b) all’articolo 16, comma 1, lettera d-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche nei casi in cui non ricorrano le circostanze e le ipotesi aggravanti ivi indicate, nonché per il reato di cui all’articolo 624-bis del codice penale».

Fascicolo iter
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Testo ddl 598
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[Fonte: www.senato.it]

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