Percorso:

Atto Senato n. 1837 – Disposizioni per la promozione della natalità, il sostegno delle famiglie e del lavoro femminile e la sicurezza in ambito scolastico, nonché delega al Governo per la revisione del trattamento tributario del reddito familiare

SENATO DELLA REPUBBLICA
XVIII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei Senatori

RAUTI – BALBONI – CALANDRINI – CIRIANI – DE BERTOLDI –  GARNERO SANTANCHE’ – IANNONE -TOTARO –  URSO –

«DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA NATALITÀ, IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEL LAVORO FEMMINILE E LA SICUREZZA IN AMBITO SCOLASTICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DEL TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEL REDDITO FAMILIARE»

ONOREVOLI SENATORI. – Gli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione sono dedicati alla famiglia e al ruolo che ad essa è riservato nell’ordinamento, con particolare riferimento ai rapporti tra i coniugi, ai doveri e ai diritti rispetto ai figli e ai compiti dello Stato nel sostegno da accordare alla formazione della famiglia e alla tutela della maternità, dell’infanzia e della gioventù; e perciò compito del legislatore promuovere la formazione della famiglia e tutelarla in relazione ai singoli aspetti.
Al riguardo, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha definito quali politiche per la famiglia quelle che «aumentano le risorse dei nuclei familiari con figli a carico; favoriscono lo sviluppo del bambino; rimuovono gli ostacoli ad avere figli e alla conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare e promuovono pari opportunità nell’occupazione».
E’ ormai noto che la denatalità e lo squilibrio demografico rappresentano una delle prime grandi emergenze italiane nella fase storica attraversata dalla nostra Nazione: l’ISTAT stima che al 1° gennaio 2019 la popolazione in Italia ammontava a 60.391.000 residenti, oltre 90.000 in meno rispetto al 2017, 5 milioni dei quali erano stranieri. Sempre secondo i dati dell’ISTAT, nel 2018 sono avvenute 449.000 nascite, il minimo storico dall’Unità d’Italia, ossia 9.000 in meno rispetto al 2017, con una costante e progressiva diminuzione delle nascite dal 2008 al 2018, che in soli dieci anni ha visto 128.000 bambini in meno venire alla luce; nel medesimo arco temporale sono diminuiti anche i decessi, che nel 2018 sono stati 636.000, 13.000 meno di quelli avvenuti nel 2017.
La dinamica naturale delle nascite e dei decessi nel 2018 è stata negativa e l’ISTAT ha calcolato che le prossime nascite non saranno sufficienti a compensare i futuri decessi, nonostante la fecondità sia prevista in rialzo da 1,34 a 1,59 figli per donna nel periodo 2017-2065.
La società italiana sta, dunque, invecchiando in maniera estremamente veloce, senza che vi sia un ricambio generazionale, con ripercussioni sociali drammatiche nel prossimo futuro, che richiedono lo sviluppo di strategie a lungo termine, quali politiche più mirate di sostegno alle famiglie.
Secondo quanto evidenziato durante il Festival della statistica e della demografia del 2018, le donne italiane in età riproduttiva sono sempre meno e hanno una propensione sempre più bassa ad avere figli e ciò porterà a una drastica riduzione della popolazione che, nei prossimi cento anni, arriverà a poco più di 16 milioni di abitanti, rispetto agli oltre 60 milioni attuali, con inevitabili importanti ricadute sul sistema del welfare.
L’Italia, contrariamente ad altri Paesi europei, non ha sinora avuto un Piano nazionale delle politiche familiari, inteso come un quadro organico e di medio termine di politiche specificatamente rivolte alla famiglia, cioè aventi la famiglia come destinatario e come soggetto degli interventi.
Il Piano nazionale per la famiglia varato nel 2012, che prendeva le mosse proprio dalla constatazione che sino ad allora avevano «largamente prevalso interventi frammentati e di breve periodo, di corto raggio, volti a risolvere alcuni specifici problemi delle famiglie senza una considerazione complessiva del ruolo che esse svolgono nella nostra società, oppure si [erano] avuti interventi che solo indirettamente e talvolta senza una piena consapevolezza hanno avuto (anche) la famiglia come destinatario » e che « in particolare, sono state largamente sottovalutate le esigenze delle famiglie con figli», non ha avuto alcun seguito e da allora non è stato adottato alcun nuovo piano.
Anche la legge di bilancio per il 2019 non ha fatto che confermare la linea di misure frammentate e una tantum che ha caratterizzato gli interventi in favore della famiglia degli ultimi anni, senza adottare, ancora una volta, iniziative strutturali, in grado di offrire un reale sostegno ai cittadini che decidono di mettere al mondo dei figli.
Il passivo demografico è uno dei problemi cardine dell’Italia: la crisi demografica è un tema strategico per il futuro ed è necessario, dunque, mettere in campo contromisure imponenti e immediate atte all’adozione di politiche di incentivo alla natalità e di sostegno alla maternità.
A questi fattori si aggiungono, nondimeno: l’assenza di politiche efficaci a sostegno della famiglia e della maternità, unitamente alla scarsa tutela accordata alle donne lavoratrici; l’insufficienza e l’inadeguatezza dei servizi di assistenza, con servizi educativi e scolastici costosi e con la mancanza di una rete sussidiaria.
Un’altra difficoltà rilevata è quella concernente la relazione tra maternità e disoccupazione femminile, cioè l’impossibilità per le donne di proseguire a lavorare dopo essere diventate madri, una questione strettamente legata alla presenza o all’accessibilità dei servizi per l’infanzia. E’ stato stimato, infatti, che solamente 43 donne su 100 continuano a mantenere il proprio lavoro in seguito alla nascita di un bambino e spesso le neo-mamme subiscono anche una grave decurtazione stipendiale, che può arrivare anche al 20 per cento nei venti mesi successivi al parto.
Dare maggiori possibilità alle madri di mantenere il posto di lavoro ha una serie di ricadute in termini di crescita del prodotto interno lordo, di sostenibilità finanziaria della spesa sociale, di capacità delle famiglie di sostenersi (i dati indicano che le famiglie monoreddito sono esponenzialmente più a rischio di povertà), ma perché ciò avvenga non bastano i bonus, ma urge piuttosto una riforma strutturale; la rete dei servizi per la prima infanzia è uno strumento essenziale sia per il benessere e lo sviluppo dei bambini, sia per il sostegno al ruolo educativo dei genitori nell’ambito della conciliazione dei tempi di lavoro con quelli della famiglia.
In Italia si continuano a registrare considerevoli ritardi nel recepimento delle iniziative normative europee in materia di sostegno alla genitorialità e di servizi alla famiglia e da anni l’Europa raccomanda all’Italia di moltiplicare gli strumenti che facilitano l’ingresso nel mondo del lavoro di chi ha una famiglia, per poter puntare all’equilibrio dei conti pubblici e a tornare a crescere dopo anni di debolezza.
L’obiettivo fissato in sede europea, che prevedeva una copertura territoriale dei servizi per l’infanzia almeno pari al 33 per cento entro il 2010, è ancora oggi largamente disatteso in Italia, dove tale copertura arriva in media ad appena il 20 per cento, con punte minime del 13 per cento nelle regioni meridionali.
A questo si aggiunge la scarsa diffusione di modelli di accoglimento alternativi agli asili nido, sul modello, ad esempio, delle tagesmutter tedesche.
I provvedimenti a sostegno della natalità e della maternità sinora adottati dimostrano di non aver risolto il problema del calo delle nascite né, tantomeno, di aver restituito alle giovani coppie quel diritto al futuro del quale la genitorialità è una componente essenziale.
In tale contesto, Fratelli d’Italia ha pensato di dare il suo contributo con il presente disegno di legge che, lungi dal costituire la risposta a ogni problema fin qui delineato, vuole essere un primo passo verso l’avvio di una rivoluzione del welfare che metta la famiglia naturale al centro dello Stato sociale e ponga in essere un imponente piano di incentivo alla natalità per invertire il trend negativo del calo demografico in Italia.
In particolare, entrando nel dettaglio dell’articolato, il presente disegno di legge, che si compone di diciassette articoli, prevede:
1) all’articolo 1, il reddito per l’infanzia, per consentire l’erogazione di un assegno di 400 euro al mese per i primi sei anni di vita per ogni figlio minore a carico per le coppie con un reddito fino a 90.000 euro annui, maggiorato in caso di particolari situazioni familiari, quali la presenza di figli con disabilità (comma 2) o di un nucleo familiare monogenitoriale (comma 3). La disposizione del comma 3, in particolare, vuole rappresentare una prima iniziativa per assicurare la piena attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194, e per scoraggiare il ricorso all’interruzione volontaria di gravidanza;
2) all’articolo 2, il reddito per la gioventù, per consentire l’erogazione di un assegno familiare di 250 euro al mese per ciascun figlio fino al compimento del venticinquesimo anno di età, quale misura di sostegno allo studio;
3) all’articolo 3, l’accesso gratuito alle scuole dell’infanzia e l’attribuzione alle regioni e agli enti locali del compito di provvedere a:
a) un adeguamento dei posti disponibili negli asili nido comunali;
b) il prolungamento degli orari di servizio degli asili nido;
c) l’apertura degli asili nido anche nei mesi estivi, a supporto di tutti i genitori che lavorano;
d) la promozione di asili nido familiari sul modello della tagesmutter tedesca;
4) all’articolo 4, una delega al Governo per una profonda revisione del sistema fiscale, con particolare riguardo al complesso delle detrazioni e delle deduzioni, prevedendo misure di agevolazione in favore delle famiglie con figli a carico, al fine di assicurare un prelievo più equo e progressivo basato sul quoziente familiare;
5) all’articolo 5, l’applicazione dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 4 per cento su tutti i prodotti di prima necessità per l’infanzia;
6) all’articolo 6, la possibilità di detrarre: le spese sostenute dai neogenitori per attività di consulenza psicologica e di psicoterapia individuale o di coppia entro i ventiquattro mesi successivi alla data del parto, al fine di contrastare il fenomeno delle depressioni post partum con i suoi spesso drammatici esiti; le spese sostenute dalle neomamme per i corsi di ginnastica posturale nei due anni successivi al parto; e, infine, le spese sostenute dai genitori per la frequenza dei campi estivi da parte dei figli, che spesso sono necessari per i genitori lavoratori dipendenti;
7) all’articolo 7, un aumento del congedo di maternità post partum da tre a sei mesi e la copertura del congedo parentale, di centottanta giorni, fino all’80 per cento, per un periodo che copra fino al sesto anno di vita, a fronte di quello attuale del 30 per cento;
8) all’articolo 8, il congedo obbligatorio di due mesi per i padri lavoratori dipendenti, da fruire entro i due anni dalla nascita del figlio;
9) all’articolo 9, il potenziamento del Fondo per i caregiver familiari;
10) all’articolo 10, misure per il sostegno delle famiglie nell’ambito dei servizi di trasporto locale;
11) all’articolo 11, l’obbligo di spazi attrezzati per il cambio dei neonati in tutti gli edifici accessibili al pubblico e nei pubblici esercizi;
12) all’articolo 12, il rilancio dell’occupazione femminile facilitando l’accesso al lavoro part-time, con l’obiettivo di garantire una più ampia flessibilità nella scelta dell’orario di lavoro e di permettere alle madri di scegliere di trascorrere più tempo a casa con il proprio figlio;
13) all’articolo 13, incentivi in favore delle imprese che assumono neo mamme e donne in età fertile;
14) all’articolo 14, un’agevolazione fiscale per le imprese che prevedono, al loro interno, aree adibite ad asilo nido aziendale per le mamme lavoratrici;
15) all’articolo 15, l’esenzione contributiva per tutte le assunzioni effettuate per sostituire donne in maternità, a fronte della riduzione del 50 per cento che vige oggi solo per le imprese fino a venti dipendenti, così da poter consentire alle imprese una riduzione degli oneri a loro carico;
16) all’articolo 16, l’obbligo di formazione del personale scolastico sulla manovra disostruttiva di Heimlich.
La rimodulazione delle prestazioni a favore delle famiglie e, quindi, a supporto della genitorialità prevista dal presente disegno di legge è concepita come un sostegno economico strutturale, quale diritto delle famiglie e non come un sussidio.

DISEGNO DI LEGGE
CAPO I
MISURE A FAVORE DELLA NATALITÀ E PER IL SOSTEGNO DELLA GENITORIALITÀ
Art. 1.
(Istituzione del reddito per l’infanzia)
1. Al fine di favorire la natalità e di sostenere la genitorialità, alle famiglie con un reddito familiare annuo fino a 90.000 euro è erogato un assegno per ciascun figlio fino al compimento del sesto anno di età, dell’importo di 400 euro per dodici mensilità.
2. L’assegno di cui al comma 1 è maggiorato del 100 per cento per ciascun figlio con disabilità riconosciuta ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. L’assegno di cui al comma 1 è maggiorato del 60 per cento in caso di nucleo familiare con un solo genitore.
Art. 2.
(Istituzione del reddito per la gioventù)
1. Alle famiglie di cui all’articolo 1, comma 1, su richiesta dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale, è erogato un assegno per ciascun figlio di età compresa tra 7 e 25 anni, dell’importo di 250 euro per dodici mensilità.
2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 1, commi 2 e 3.
Art. 3.
(Universalità e gratuità dei servizi di educazione e di istruzione)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo correttivo del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, secondo la procedura di cui al comma 182 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: assicurare la gratuità dell’accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, erogati nell’ambito del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, indipendentemente dal reddito del nucleo familiare.
2. Al fine di assicurare l’accesso libero e gratuito ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, le regioni e gli enti locali:
a) adeguano annualmente il numero dei posti disponibili presso i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia in modo da soddisfare pienamente le esigenze della popolazione;
b) prevedono un numero adeguato di servizi educativi per l’infanzia e di scuole dell’infanzia con orario prolungato fino alle ore 19,30;
c) prevedono un numero adeguato di servizi educativi per l’infanzia e di scuole dell’infanzia aperti anche nei mesi di luglio e di agosto;
d) promuovono e valorizzano l’istituzione di asili nido familiari basati sul modello tedesco della tagesmutter.
Art. 4.
(Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario del reddito familiare)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, un decreto legislativo concernente la revisione del trattamento tributario del reddito familiare, secondo i princìpi e i criteri direttivi stabiliti dal presente articolo.
2. Il reddito familiare è determinato sommando i redditi prodotti dai coniugi, non legalmente o effettivamente separati, dai figli, anche adottivi, minori di età o perennemente invalidi al lavoro, nonché dai figli di età non superiore a ventisei anni che frequentano un corso di studio o un tirocinio gratuito e dalle altre persone indicate nell’articolo 433 del codice civile purché conviventi e a condizione che non posseggano redditi propri di importo superiore a quello dell’assegno sociale vigente nell’anno di produzione del reddito. Non si considerano i redditi che, ai sensi delle norme vigenti, sono esclusi ai fini della valutazione del diritto all’assegno sociale.
3. Il reddito familiare, determinato ai sensi del comma 2, è diviso per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia nelle seguenti misure:
a) 1 per il primo percettore di reddito;
b) 0,65 per il coniuge;
c) 0,5 per il primo figlio;
d) 1 per il secondo e per il terzo figlio;
e) 0,5 per i figli successivi al terzo e per le altre persone di cui all’articolo 433 del codice civile.
4. L’imposta familiare è calcolata applicando al reddito, determinato ai sensi del comma 2, le aliquote vigenti e moltiplicando l’importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia si sensi del comma 3.
5. Il decreto legislativo di cui al comma 1 individua, tenendo conto delle peculiari esigenze di tutela fiscale dei nuclei familiari con figli, le soglie di esenzione da applicare al reddito familiare e l’importo delle detrazioni applicabili all’imposta familiare determinata ai sensi del comma 4, con riferimento alle fattispecie già previste per il trattamento fiscale a base individuale.
6. I contribuenti hanno facoltà di optare, per ogni dichiarazione dei redditi, per il trattamento fiscale a base individuale. Il decreto legislativo di cui al comma 1 definisce le modalità di esercizio della facoltà di opzione, con particolare riguardo alle modalità di accesso al trattamento tributario sulla base del quoziente familiare per i lavoratori dipendenti i cui redditi sono assoggettati a tassazione tramite ritenuta alla fonte.
7. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l’espressione del parere.
Art. 5.
(Aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto sui prodotti di prima necessità per l’infanzia)
1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per soggetti allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l’allattamento, prodotti per l’igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per autoveicoli e girelli destinati all’infanzia».
Art. 6.
(Modifiche all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri)
1. All’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, sono apportate le seguenti modifica- zioni:
a) al comma 1:
1) dopo la lettera c-ter) è inserita la seguente:
«c-quater) le spese per la frequenza di corsi di ginnastica posturale entro i ventiquattro mesi successivi alla data del parto»;
2) dopo la lettera i-quinquies) è inserita la seguente:
«i-quinquies.1) le spese sostenute dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale per l’iscrizione dei figli a centri estivi»;
b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
«1-quinquies. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese sostenute per attività di consulenza psicologica e di psicoterapia individuale o di coppia svolte entro i ventiquattro mesi successivi alla data del parto».
Art. 7.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di durata dei periodi di congedo di maternità e di trattamento economico per i periodi di congedo parentale)
1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 16:
1) al comma 1, lettera c), le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi »;
2) al comma 1.1, le parole: «entro i cinque mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro gli otto mesi»;
b) all’articolo 20, comma 1, le parole: «quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sette mesi»;
c) all’articolo 26, commi 1, 2, 3 e 6, le parole: «cinque mesi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «otto mesi»;
d) all’articolo 34, comma 1, le parole: «al 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all’80 per cento».
Art. 8.
(Modifica all’articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti)
1. La lettera a) del comma 24 dell’articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è sostituita dalla seguente:
«a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di sette giorni. Entro i due anni dalla nascita del figlio, il padre lavoratore dipendente può astenersi dal lavoro per un ulteriore periodo di due mesi, anche non continuativi. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due mesi è riconosciuta un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100 per cento della retribuzione».
Art. 9.
(Incremento del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare)
1. Il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui al comma 254 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.
Art. 10.
(Misure per il sostegno alle famiglie nell’ambito dei servizi di trasporto locale)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, è inserito il seguente:
«1-bis. Il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole primarie statali non rientra nella categoria dei servizi pubblici locali».
2. Dopo il comma 9 dell’articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è inserito il seguente:
«9-bis. Le disposizioni del comma 9 non si applicano ai genitori che viaggiano con figli di età inferiore a sei anni».
Art. 11.
(Obbligo di spazi attrezzati per il cambio di neonati)
1. Gli edifici accessibili al pubblico dei comuni, delle regioni e dello Stato devono essere dotati di un idoneo spazio attrezzato con fasciatoio per il cambio dei neonati, utilizzabile da persone di entrambi i sessi.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, altresì, alle aree verdi pubbliche dotate di strutture ludiche o ricreative per i bambini.
3. Nei pubblici esercizi per i quali sussiste l’obbligo di essere dotati di servizi igienici ai sensi dell’articolo 28, nono comma, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, nonché negli esercizi commerciali con un’area di vendita superiore a 200 metri quadrati tutti i servizi igienici devono essere dotati di fasciatoi per il cambio dei neonati.
4. I titolari di strutture già in corso di esercizio che debbano essere adeguate alle disposizioni del presente articolo ne danno comunicazione all’autorità competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicando contestualmente il periodo di tempo ritenuto necessario per l’adeguamento, che, comunque, non può essere superiore a un anno.
5. Ai soggetti di cui al comma 4 che omettono di dotarsi di un idoneo locale con fasciatoio entro i termini ivi previsti è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 5.000 euro, con obbligo di adeguarsi entro trenta giorni dalla notifica della sanzione stessa.
CAPO II
MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO FEMMINILE
Art. 12.
(Modifica all’articolo 8 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di agevolazioni per l’accesso al lavoro a tempo parziale)
1. Al comma 5 dell’articolo 8 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In caso di accoglimento della richiesta di trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, al datore di lavoro è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche».
Art. 13.
(Agevolazioni fiscali per le imprese che assumono neo-mamme e giovani donne)
1. Al fine di promuovere l’occupazione giovanile e femminile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, assumono donne di età inferiore a 35 anni, donne con figlio convivente di età non superiore a un anno o con figlio convivente disabile ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Art. 14.
(Agevolazione fiscale per le imprese che istituiscono asili nido aziendali)
1. Qualora il datore di lavoro provveda autonomamente all’istituzione di un servizio di asilo nido aziendale, le relative spese di gestione o di partecipazione alla gestione sono deducibili fino a 3.000 euro annui per ogni bambino ospitato nella struttura.
2. Le modalità per usufruire dell’agevolazione fiscale di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 15.
(Modifica all’articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di sgravio contributivo per la sostituzione dei lavoratori in congedo per maternità o paternità)
1. Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dai seguenti: « Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 60 per cento. Nelle aziende con più di venti dipendenti, lo sgravio contributivo è del 40 per cento».
CAPO III
MISURE A SOSTEGNO DELLA SICUREZZA IN AMBITO SCOLASTICO
Art. 16.
(Introduzione dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di obbligo di formazione del personale docente sulla manovra disostruttiva di Heimlich)
1. Al capo I del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Art. 3-bis. – (Attività formative). – 1. Al fine di assicurare la tutela della salute degli alunni della scuola dell’infanzia, è previsto l’obbligo, per i docenti e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nell’ambito delle norme sull’autonomia scolastica, di conseguire la formazione specifica inerente all’esecuzione della manovra disostruttiva di Heimlich.
2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposi-zione, sono individuate le modalità di attuazione del comma 1.
3. Dall’attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli asili nido».

CAPO IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 17.
(Copertura degli oneri finanziari)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante utilizzo:
a) di tutte le risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 2.
2. Il prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è incrementato del 30 per cento.

Ddl Rauti – Promozione natalità
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Testo ddl 1837
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[Fonte: www.senato.it]

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