Percorso:

Mozione – Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00077 – Riserve auree

Atto n. 1-00077

Pubblicato il 6 febbraio 2019, nella seduta n. 88

FAZZOLARI , DE BERTOLDI , LA RUSSA , CIRIANI , BALBONI , GARNERO SANTANCHE’ , RAUTI , LA PIETRA , TOTARO , RUSPANDINI , NASTRI , IANNONE , BERTACCOIl Senato,

premesso che:

l’Italia è il terzo Stato al mondo per consistenza di riserve auree (dopo Stati Uniti e Germania) con 2.451,8 tonnellate di oro, pari, oggi, ad una somma di circa 110 miliardi di euro, che, pur con qualche oscillazione, cresce tendenzialmente di anno in anno;

le riserve auree detenute dalla Banca d’Italia, costituite prevalentemente da lingotti (95.493) e, per una parte minore, da monete, sono fra le più cospicue al mondo;

questo oro è custodito prevalentemente nei caveau della Banca d’Italia e, in parte, all’estero, presso alcune banche centrali;

le riserve auree, in seguito alla sospensione del regime di convertibilità dei biglietti di banca «in oro o, a scelta della banca medesima, in divise su paesi esteri nei quali sia vigente la convertibilità dei biglietti di banca in oro», prevista dal regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, hanno svolto una funzione essenziale per il governo della bilancia dei pagamenti e, quindi, dell’esposizione dell’Italia verso l’estero e, pertanto, anche di garanzia dell’indipendenza e della sovranità del popolo italiano;

sulla base degli studi di alcuni costituzionalisti, l’analisi della normativa sinora vigente induce a ritenere che si tratti di beni pubblici di natura quasi demaniale, destinati ad uso di utilità generale, che la Banca d’Italia non avrebbe più titolo di detenere, essendo la sua funzione monetaria confluita in quella affidata ormai alla Banca centrale europea;

a giudizio dei proponenti del presente atto di indirizzo l’oro in questione, appartenendo agli italiani, dovrebbe quindi essere restituito allo Stato;

il direttore generare della Banca d’Italia, Salvatore Rossi, in un’intervista rilasciata su “La7” ha dichiarato che, con l’ingresso nell’euro, ad avere il potere di stabilire a chi appartenga l’oro della Banca d’Italia è la Banca centrale europea a cui è stata ceduta la sovranità quando è stato creato l’euro;

considerato che:

l’articolo 127, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce che tra i compiti da assolvere tramite il SEBC (sistema europeo di banche centrali) vi siano la detenzione e la gestione delle riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;

le norme europee parlano di detenzione, sia esplicitamente nel titolo dell’articolo 31, sia nella disposizione dell’articolo 31.2, che fa riferimento alle «attività di riserva in valuta che restano alle banche centrali nazionali dopo i trasferimenti», con ciò non evidenziando alcuna supponibile ingerenza circa la proprietà e il titolo in forza del quale le banche centrali nazionali detengono tali riserve, ivi comprese quelle auree, lasciando così sul campo del diritto domestico la determinazione della questione;

se è vero che le norme relative all’attività di gestione devono interpretarsi nel senso che la Banca d’Italia gestisce e detiene, ad esclusivo titolo di deposito, le riserve auree, rimanendo impregiudicato il diritto di proprietà dello Stato italiano su dette riserve, comprese quelle detenute all’estero, tuttavia esse non appaiono sufficientemente esplicite nell’affermare la permanenza della proprietà dell’oro in questione in capo allo Stato italiano;

una specificazione su questo punto si rende necessaria, vista la natura ibrida assunta dalla Banca d’Italia nel corso degli anni, in conseguenza dei numerosi interventi legislativi stratificatisi,

impegna il Governo:

1) a valutare la tempestiva adozione di un atto normativo che ribadisca, in maniera esplicita, che le riserve auree sono di proprietà dello Stato italiano e non della Banca d’Italia;

2) ad adottare le iniziative opportune affinché le riserve auree eventualmente ancora detenute all’estero siano fatte rientrare nel territorio nazionale.

[Fonte: www.senato.it]

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