Percorso:

Atto Senato n. 1434 – Modifica all’articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di indennità supplementare per gli incursori e gli operatori subacquei

Iter
24 luglio 2019:  da assegnare

Iniziativa Parlamentare
Isabella Rauti (FdI)

Cofirmatari
Luca Ciriani (FdI),
Ignazio La Russa (FdI),
Alberto Balboni (FdI),
Stefano Bertacco (FdI),
Nicola Calandrini (FdI),
Andrea de Bertoldi (FdI),
Giovanbattista Fazzolari (FdI),
Daniela Garnero Santanche’ (FdI),
Antonio Iannone (FdI),
Patrizio Giacomo La Pietra (FdI),
Gianpietro Maffoni (FdI),
Gaetano Nastri (FdI),
Giovanna Petrenga (FdI),
Massimo Ruspandini (FdI),
Achille Totaro (FdI),
Adolfo Urso (FdI),
Francesco Zaffini (FdI)

Natura
ordinaria

Presentazione
Presentato in data 24 luglio 2019; annunciato nella seduta n. 138 del 25 luglio 2019.

Classificazione TESEO
INDENNITA’ MILITARI , ATTIVITA’ E OPERATORI SUBACQUEI
Classificazione provvisoria

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

____________________

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei Senatori

RAUTI – CIRIANI – LA RUSSA – BALBONI – BERTACCO – CALANDRINI – DE BERTOLDI – FAZZOLARI – GARNERO SANTANCHE’ – IANNONE – LA PIETRA – MAFFONI – NASTRI – PETRENGA – RUSPANDINI – TOTARO – URSO – ZAFFINI

Modifica all’articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di indennità supplementare per gli incursori e gli operatori subacquei

 

Onorevoli Senatori! —

Il presente disegno di legge intende correggere alcuni effetti distorsivi intervenuti in seguito all’applicazione della legge 23 marzo 1983, n. 78, la quale riconosce, tra le altre cose, in favore degli ufficiali e dei sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore od operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, un’indennità supplementare mensile nella misura del 180 per cento dell’indennità di impiego operativo, stabilita in relazione al grado e all’anzianità di servizio militare.
La citata indennità, appunto definita supplementare, ha la funzione di compensare particolari posizioni o condizioni, anche occasionali, in cui versa il personale impiegato in una particolare attività operativa e ha carattere sussidiario rispetto a quelle cosiddette «fondamentali» le quali, invece, sono fisse e continuative per l’intero periodo di destinazione a un determinato corpo o reparto. Tra l’altro, a differenza di quelle fondamentali, per alcune indennità supplementari non è previsto il meccanismo del cosiddetto «trascinamento», il quale attribuisce al personale – in caso di cambio di destinazione che preveda, a sua volta, un’indennità fondamentale inferiore a quella precedentemente percepita – il diritto a mantenere la precedente indennità al fine di contemperare il predetto decremento economico.
È dunque evidente che tali problematiche debbano essere risolte, al fine di prevedere in favore del personale impegnato in tali attività, spesso ad alto rischio, la giusta remunerazione: in particolare, da un lato, non può negarsi che l’indennità prevista per i subacquei, qualificata come supplementare dall’articolo 9, secondo comma, della citata legge n. 78 del 1983, in realtà, possieda tutte le caratteristiche delle indennità fondamentali in quanto, per un verso, è volta a compensare la stressante attività svolta dal personale subacqueo e, per un altro verso, a differenza delle indennità supplementari, ha natura tutt’altro che episodica, essendo riconosciuta indipendentemente dalla singola attività eventualmente prestata. Prova ne sia, tra l’altro, che la medesima indennità è determinata in una misura economica decisamente superiore a tutte le altre indennità supplementari e, in alcuni casi, finanche superiore ad altre indennità fondamentali, con la conseguenza che la mancata previsione della possibilità di trascinamento comporta un decremento patrimoniale notevole per il personale trasferito.

In sostanza, avuto riguardo alla predetta indennità, appare necessario prevedere il trascinamento che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, «assolve ad una funzione meramente perequativa in favore di coloro che, avendo in passato prestato servizi che comportano l’attribuzione di una indennità speciale, superiore a quella operativa di base, (i servizi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge n. 78 del 1983), ritornando a percepire solo quella di base, perderebbero parte dei loro emolumenti. La maggiorazione di cui al comma 2, essendo attribuita in relazione agli anni di servizio prestati in impieghi particolari (fino a 20 anni) può, peraltro, complessivamente essere maggiore della nuova indennità speciale spettante. E di qui il secondo meccanismo perequativo, consistente nella possibilità di optare per il suo mantenimento» (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 8236 del 2006).

Inoltre, la difficoltà di riconoscere, nel nostro ordinamento giuridico, l’operatività ovvero l’estensione del meccanismo del trascinamento dell’indennità supplementare e non di quella fondamentale è stata già superata dal legislatore italiano. Dopo l’entrata in vigore della legge n. 78 del 1983 sono infatti intervenute ben due norme che hanno previsto il trascinamento di particolari impieghi operativi: dapprima, l’articolo 5, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, il quale ha esteso il trascinamento anche al personale già percettore dell’indennità supplementare di pronto intervento aereo, e, successivamente, l’articolo 9, commi 12 e 13, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, il quale ha parimenti esteso il trascinamento al personale che svolge servizio presso gli istituti militari di pena.

Sennonché, al contrario, nel corso degli anni, la categoria del palombaro o sommozzatore militare ha subìto una vera e propria emarginazione e discriminazione stipendiale rispetto a tutte le altre categorie che percepiscono particolari indennità operative e, nonostante faccia parte delle forze speciali assoggettate a particolari rischi di impiego operativo, non è mai stata destinataria di alcun provvedimento ad hoc.

In particolare: non ha mai beneficiato del riconoscimento della trascinabilità, nonostante il fatto che la stessa problematica sia stata più volte evidenziata attraverso gli organismi di rappresentanza militare (consiglio intermedio di rappresentanza – COIR e consiglio centrale di rappresentanza militare – COCER) in seno alle varie concertazioni e che siano stati previsti interventi normativi per il riconoscimento in favore di altre categorie del personale militare (per chi presta servizio di pronto intervento aereo e per chi presta servizio presso gli istituti militari di pena);

non ha mai beneficiato di alcun aumento in percentuale del brevetto, a differenza di tutte le altre categorie del personale militare impiegate in particolari attività operative, a seguito dei vari provvedimenti di concertazione approvati con decreti del Presidente della Repubblica dal 1996 ad oggi;

non ha mai beneficiato di alcuna indennità supplementare mensile del brevetto, al contrario di chi è in possesso del brevetto militare di incursore (inclusi nello stesso articolo relativo alla specificità operativa, cioè l’articolo 9, secondo comma, della legge n. 78 del 1983 sulle indennità operative) con l’indennità supplementare mensile nella misura lorda di euro 120 (articolo 6, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171).

Dunque, non può farsi a meno di rilevare che la mancata trascinabilità dell’indennità supplementare prevista per il personale incursore, subacqueo e aerosoccorritore determina un’evidente disparità di trattamento tra gli operatori, con conseguente violazione dell’articolo 3 della Costituzione: disparità che, appunto, il presente disegno di legge intende superare.

 

DISEGNO DI LEGGE

MODIFICA ALL’ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 23 MARZO 1983, N. 78, IN MATERIA DI INDENNITÀ SUPPLEMENTARE PER GLI INCURSORI E GLI OPERATORI SUBACQUEI

Articolo 1

  1. All’articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«A decorrere dal 1° gennaio 2019, la misura percentuale dell’indennità di cui al secondo comma, percepita dal personale militare dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore od operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, è elevata al 220 per cento dell’indennità di impiego operativo di base.

Il personale di cui al quarto comma percettore dell’indennità per brevetto di incursore, di subacqueo o di aerosoccorritore, quando cessa di percepire l’indennità supplementare, ha diritto alla corresponsione della medesima indennità supplementare in misura pari a un ventesimo dell’intero importo in godimento per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione della relativa indennità e fino a un massimo di venti anni, compresi i periodi effettuati alle medesime condizioni prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Il predetto trattamento si cumula con le indennità operative spettanti, previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge, nonché dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360».

Articolo 2

  1. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della difesa.
  2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo ddl 1434
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[Fonte: www.senato.it]

DDL indennita’ operatori subacquei
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