Percorso:

Interrogazioni a risposta scritta – Atto n. 4-02777 (trasformato in Atto n. 3-01827 pubblicata il 23 luglio 2020) – Al Ministro della difesa

Atto n. 4-02777

Pubblicato il 28 gennaio 2020, nella seduta n. 184

Trasformato in Atto n. 3-01827 pubblicata il 23 luglio 2020

RAUTI – Al Ministro della difesa. –

Premesso che:

la direttiva dello Stato maggiore della Difesa SMD-G-010, recante “Regolamento per la disciplina delle uniformi edizione 2019”, è stata approvata dal capo di Stato maggiore, generale Enzo Vecciarelli, in data 29 aprile 2019 e firmata in data 4 dicembre 2019;

il capitolo VII, intitolato “Militari delle categorie in congedo”, prevede quanto segue: «a)Ai militari delle categorie in congedo è sempre precluso l’uso dell’uniforme al fine di evitare ogni possibile confusione con i militari in servizio, ad eccezione di particolari casi legati all’espletamento di funzioni/incarichi di interesse della Difesa, espressamente richiamati da specifiche disposizioni; b) Ai militari in congedo non in temporanea attività di servizio delle Forze di polizia è sempre precluso l’uso dell’uniforme; c) I militari delle categorie in congedo in temporanea attività di servizio, ai fini dell’uniforme, sono tenuti all’osservanza di tutte le norme in vigore; d) I militari in congedo iscritti alle Associazioni d’Arma formalmente riconosciute dal Ministero della Difesa, che partecipano a cerimonie o a eventi, ovvero che prendono parte ad attività connesse con gli scopi/finalità dell’Associazione, sono autorizzati ad indossare solo gli elementi uniformologici e gli accessori eventualmente stabiliti da ciascuna Forza Armata; e) I membri delle Associazioni non riconosciute dal Ministero della Difesa non possono indossare uniformi e/o elementi uniformologici in uso o che abbiano sensibili somiglianze con quelli delle Forze Armate; f) Le eventuali uniformi sociali adottate dalle Associazioni devono essere chiaramente distinguibili rispetto a quelle utilizzate dal personale in servizio delle Forze Armate”»;

tale direttiva ha quali destinatari le associazioni combattentistiche e d’arma ed alle strutture di sezioni regionali; a titolo puramente esemplificativo, si cita quanto diramato dal comando militare Esercito “Liguria” in data 24 dicembre 2019: «a) Al personale della categoria in congedo è sempre preclusa l’uniforme; b) I militari in congedo, iscritti ad Associazioni d’Arma formalmente riconosciute dal Ministero della Difesa, che partecipano a cerimonie/eventi ovvero che prendono parte ad attività connesse con scopi/finalità dell’Associazione, sono autorizzati ad indossare solo gli specifici manufatti e elementi uniformologici stabiliti dalla Forza Armata: copricapo di specialità o baschi/bustine, fazzoletti da collo o sovracolletti/baveri con i colori delle Armi/Specialità dell’Esercito»;

la previsione del divieto di indossare l’uniforme da parte del personale in congedo, nel variare la precedente regolamentazione disciplinata dalla direttiva SMD-G-010 edizione 2002, capitolo II, sezione VI, artt. 31-36, che, in limitatissimi casi ed a specifiche condizioni (indossare l’apposito distintivo per il personale in congedo con l’acronimo dell’associazione d’arma d’appartenenza, comunicazione dei nominativi partecipanti a cerimonie o manifestazioni al comando o ente militare responsabile della manifestazione), stabiliva la possibilità per il personale delle categorie in congedo di indossare l’uniforme, appare in contrasto con le disposizioni di legge, ed in particolare con il disposto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare), che all’art. 880, comma 6, stabilisce che “i militari in congedo assoluto non sono più vincolati a obblighi di servizio attivo in tempo di pace, in tempo di guerra o di gravi crisi internazionale; il militare in congedo assoluto conserva il grado e l’onore dell’uniforme, che può essere indossata in base alle disposizioni di ciascuna Forza armata o del Corpo della Guardia di Finanza, ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina”;

la nuova direttiva riporta come esclusiva motivazione del divieto un generico ma fortemente preclusivo “al fine di evitare ogni possibile confusione con i militari in servizio”, senza specifica alcuna;

la previsione della precedente direttiva già stabiliva, all’art. 31, ultimo comma, che “Ai militari in congedo non in attività di servizio delle Forze di Polizia è precluso l’uso dell’uniforme”; conseguentemente, non si evince quale possibile “confusione” possa generare un militare in congedo dell’Esercito italiano, della Marina militare o dell’Aeronautica militare che, nel rispetto delle disposizioni di legge, indossando il previsto distintivo che lo qualifica, inquadrato nell’ambito della rappresentanza dell’associazione d’arma cui appartiene e il cui nominativo è stato comunicato agli enti militari responsabili, partecipi ad una cerimonia o ad una manifestazione organizzata da un ente militare;

la nuova direttiva, nell’annullare una tradizione esistente sin dall’unità d’Italia, è considerata idonea a svilire il legittimo orgoglio di quei cittadini che hanno acquisito lo status militare e che indossano, solo in quelle limitate occasioni e nel rispetto delle specifiche disposizioni, l’uniforme militare, ad evidente testimonianza di un attaccamento ai valori che la stessa rappresenta e del giuramento di fedeltà prestato alla Repubblica;

la direttiva rischia di indebolire ulteriormente le associazioni combattentistiche e d’arma, che sono la vera catena di congiunzione tra il mondo delle Forze armate e la società civile;

è utile evidenziare che avverso questa nuova regolamentazione sono state sollevate le proteste di alcune sezioni associative e d’arma; a titolo esemplificativo si cita quanto evidenziato in merito all’attuazione della direttiva dal presidente nazionale dell’Unuci (Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia), nella quale si annuncia l’intenzione di intraprendere “ogni iniziativa, sia autonomamente, sia in coordinazione con altre Associazioni d’Arma al fine di esercitare le dovute e necessarie pressioni presso il Ministero allo scopo di ottenere modifiche e/o integrazioni migliorative a favore dei nostri iscritti”,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei numerosi profili di criticità e dei rilievi sollevati dalle sezioni associative e d’arma, ed evidenziati in numerosi articoli comparsi sulla stampa nazionale, in ragione dell’applicazione di tale nuova regolamentazione della disciplina delle uniformi;

se non ritenga necessario avviare opportune verifiche in ordine al possibile contrasto tra la direttiva e quanto disposto in materia dal codice dell’ordinamento militare;

se, in ogni caso, non consideri necessario sollecitare l’amministrazione emanante le nuove disposizioni a fornire maggiori dettagli e delucidazioni in merito ai “particolari casi legati all’espletamento di funzioni/incarichi di interesse della Difesa, espressamente richiamati da specifiche disposizioni”, che la nuova direttiva enuncia senza specificare.

[Fonte: www.senato.it]

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