Percorso:

Interrogazioni a risposta scritta – Atto n. 4-01856 – Al Ministro della salute

Atto n. 4-01856

Pubblicato il 26 giugno 2019, nella seduta n. 126

RAUTI , ZAFFINI – Al Ministro della salute. –

Premesso che:

l’articolo 1, comma 537, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019) ha aggiunto all’articolo 4 della legge n. 42 del 1999 (recante “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”) il comma 4-bis, che ha previsto la possibilità, per coloro che nell’ambito delle professioni sanitarie svolgono o abbiano svolto (per un periodo minimo di 36 mesi anche non continuativi e negli ultimi 10 anni) un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, di continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione di riferimento a condizione che si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, agli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

a tale scopo, il successivo comma 538 ha disposto che, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della medesima legge, con decreto del Ministro della salute fossero istituiti gli elenchi speciali;

gli interroganti, sulla base di segnalazioni delle categorie professionali interessate, rilevano che ad oggi il decreto attuativo istitutivo degli elenchi speciali non risulta adottato;

alla luce di ulteriori rilievi, la mancata attuazione sarebbe da ascrivere, tra l’altro, all’emersione di divergenze interpretative e di pareri non concordi relativamente alla specificazione delle categorie legittimate ad essere ricomprese negli elenchi speciali e dunque alla definizione della platea soggettiva da includere negli elenchi;

questa incertezza, tra le categorie professionali interessate, riguarda in particolar modo quella dei massofisioterapisti, figura professionale sanitaria che risulterebbe fortemente penalizzata dalla mancata attuazione del decreto e dall’adozione dell’elenco speciale di riferimento;

la figura professionale dei massofisioterapisti, prevista dalla legge n. 403 del 1971 quale “professione sanitaria ausiliaria”, ha ricevuto una profonda trasformazione per effetto della legge n. 42 del 1999, che ha stabilito l’equipollenza o equivalenza tra i corsi regionali acquisiti prima del 17 marzo 1999 alla laurea del fisioterapista.

al riguardo risulta agli interroganti che non sarebbe condivisa, tra le varie associazioni di categoria, la collocazione del massofisioterapista in possesso di un titolo acquisito successivamente al 1999 tra le figure che possono iscriversi agli elenchi speciali, generando ulteriori elementi di incertezza e preoccupazione tra gli operatori del settore che svolgono tale professione;

questa situazione, secondo quanto rappresentato agli interroganti, riguarderebbe allo stato attuale circa 18.000 soggetti in possesso di partite Iva, che dall’entrata in vigore della legge n. 3 del 2018 (anche ricordata come “legge Lorenzin”) lamentano una forte penalizzazione sia sul piano del danno reputazionale della categoria, che del decremento della loro attività, con il duplice impatto negativo sia sul versante dell’esercizio dell’attività professionale, che della conseguente contrazione dei volumi di attività e della corrispondente riduzione gettito fiscale;

considerando che la ratio della disciplina (cioè i commi da 537 a 542 dell’articolo 1 della legge n. 145) è, o dovrebbe essere, quella di eliminare l’indeterminatezza del quadro giuridico che si è venuto a delineare con la legge n. 3 del 2018, è evidente come ancor di più risulti indispensabile addivenire ad una soluzione che favorisca in modo chiaro e definitivo una celere e regolare ripresa delle attività di una categoria dei professionisti che operano in questo settore,

si chiede di sapere:

entro quale termine urgente il Ministro in indirizzo ritenga di dare attuazione ai commi 537 e 538 citati, istituendo gli elenchi speciali ad esaurimento;

quali provvedimenti ritenga di adottare, al fine di tutelare la categoria professionale dei massofisioterapisti che risente del grave stato di incertezza che si è venuto a determinare, consentendo ai professionisti di questo settore di continuare ad esercitare con regolarità la loro attività.

[Fonte: www.senato.it]

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