Percorso:

Interrogazione a risposta scritta – Atto n. 4-02405 – Al Ministro della salute

Atto n. 4-02405

Pubblicato il 30 ottobre 2019, nella seduta n. 160

VALENTE , D’ARIENZO , FEDELI , LAFORGIA , ROJC , ROSSOMANDO , STEFANO , VONO , RAUTI , CIRINNA’ – Al Ministro della salute. –

Premesso che:

già nel 2012, rispondendo all’interpellanza urgente 2/01706, presentata alla Camera dei deputati sul riconoscimento scientifico della Sindrome di alienazione genitoriale (PAS), il Ministro della salute pro tempore, tramite il Sottosegretario professor Cardinale, dichiarò che “sebbene la PAS sia stata denominata arbitrariamente dai suoi proponenti con il termine « disturbo », in linea con la comunità scientifica internazionale, l’Istituto superiore di sanità non ritiene che tale costrutto abbia né sufficiente sostegno empirico da dati di ricerca, né rilevanza clinica, tali da poter essere considerata una patologia e, dunque, essere inclusa tra i disturbi mentali nei manuali diagnostici”;

da quella data, nonostante altri numerosi tentativi in ambito forense per il riconoscimento scientifico di tale costrutto, nulla di rilevante è mutato e ad oggi la PAS come disturbo continua a sollevare pesanti dubbi nella comunità scientifica, venendo essa anche esclusa dalla nuova stesura del DSM-5, dove compare alla stregua di un problema relazionale, non assurto al livello di sindrome, né disturbo;

la Corte di Cassazione, intervenendo sul tema, ha più volte ritenuto la PAS priva di riconoscimento scientifico e ancora nel 2019, con sentenza n. 13274 della prima Sez. Civile depositata il 18 maggio 2019, ha riconosciuto che la PAS non è sufficiente di per sé sola, e cioè in mancanza di ulteriori e approfondite indagini, ad allontanare il figlio dal genitore;

nonostante dunque le pronunce a livello scientifico e giurisprudenziale, nei tribunali italiani continuano a verificarsi episodi, come testimoniato anche di recente dalle cronache di stampa, nei quali PAS o alienazione parentale o genitoriale sono utilizzate per giustificare il rifiuto del bambino a frequentare un padre dopo la separazione, come se il comportamento in questione fosse un disturbo da curare o su cui intervenire con apposito trattamento sanitario;

di conseguenza, questa diagnostica non può giustificare trattamenti sanitari, medici e/o psicologici che per altro devono far parte di una procedura sanitaria che, a partire dalla diagnosi appropriata di malattia, consiglia (e non impone) il trattamento più adeguato alla luce delle linee guida validate da organismi scientifici nazionali ed internazionali;

inoltre, le prassi diagnostico-terapeutiche vanno poi eseguite nei luoghi opportuni (ospedali, servizi territoriali o studi professionali accreditati e riconosciuti) rispettando, oltre che le procedure scientifiche, anche le norme dei codici deontologici, che prevedono la salvaguardia della libertà del paziente di accettare o meno la terapia proposta, come ricordato dalla sentenza n. 13506 del 2015 della Corte di cassazione;

di contro, alle procedure corrette in campo sanitario, nei casi di diagnosi di PAS/AP (ne è conferma quello di Laura Massaro salito alle cronache recenti) il consulente diagnostica (implicitamente come malattia) un disturbo relazionale inesistente, perché escluso da documenti normativi dell’OMS e nel DSM-5, indicando per di più il trattamento sanitario conseguente, dalle caratteristiche fortemente traumatiche, non approvato né sancito dalla comunità scientifica nella sua impostazione, nonché contrario alla deontologia professionale;

nella quasi maggioranza di questi casi, l’intervento proposto ed attuato dai tribunali è rappresentato da un trattamento sanitario imposto, forzoso, contro la volontà del minore, in presenza di un suo manifesto disagio, in assenza di altro valido consenso scritto, tale da farne un trattamento simil-volontario, ma soprattutto che si configura come un trattamento sanitario obbligatorio, non compreso nelle prerogative della magistratura ma disciplinato dagli articoli 33 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga utile predisporre una specifica forma di monitoraggio da parte dell’Autorità sanitaria affinché tale costrutto ascientifico (PAS o AP) non venga utilizzato dagli operatori sanitari, né dai consulenti forensi con la qualifica di medici e psicologi;

se intenda promuovere iniziative volte a monitorare l’applicazione di trattamenti sanitari giustificati, esplicitamente o meno, da PAS/AP, nonché a valutare quanto casi di questo genere confliggano con la corretta applicazione della legge n. 833 del 1978 sul trattamento sanitario obbligatorio;

se consideri opportuna l’istituzione presso il Ministero di una commissione ad hoc che si faccia carico, oltre che delle azioni indicate, anche di valutare sia gli esiti di provvedimenti basati su diagnosi e trattamenti sanitari inappropriati, sia l’impatto sulla salute dei bambini coinvolti nelle misure già attuate, valutando anche caso per caso, là dove ve ne sia necessità, tale impatto;

se intenda predisporre, in accordo con il Ministro della giustizia, misure che regolino la gestione dell’intervento sanitario in ambito forense.

[Fonte: www.senato.it]

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