Percorso:

Atto Senato n. 1779 – Estensione qualificazione vittime del dovere al personale coinvolto nel contrasto al COVID-19

Iter
16 aprile 2020:  da assegnare

Successione delle letture parlamentari
S.1779
da assegnare
16 aprile 2020
Iniziativa Parlamentare
Isabella Rauti (FdI)

Cofirmatari
Luca Ciriani (FdI) , Alberto Balboni (FdI) , Nicola Calandrini (FdI) , Daniela Garnero Santanche’ (FdI) , Antonio Iannone (FdI) , Patrizio Giacomo La Pietra (FdI) , Gianpietro Maffoni (FdI) , Achille Totaro (FdI) , Adolfo Urso (FdI)

Natura ordinaria

Presentazione
Presentato in data 16 aprile 2020; annunciato nella seduta n. 208 del 21 aprile 2020.

Classificazione TESEO
EPIDEMIE , MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE , LAVORATORI INVALIDI E VITTIME DEL LAVORO , PERSONALE SANITARIO , FORZE DI POLIZIA , VIGILI DEL FUOCO , PROTEZIONE CIVILE
Classificazione provvisoria

[Fonte: www.senato.it]

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei Senatori

RAUTI – CIRIANI – BALBONI – CALANDRINI – GARNERO SANTANCHE’ – IANNONE – LA PIETRA – MAFFONI – TOTARO – URSO –

“Estensione dei benefìci previsti per le vittime del dovere al personale medico e sanitario, delle Forze di polizia dello Stato e dei corpi di polizia locale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Servizio nazionale della protezione civile nonché ai soggetti privati che hanno prestato documentato servizio nelle attività di prevenzione e assistenza in occasione dell’epidemia di COVID-19, in caso di decesso o di invalidità permanente causati dal virus”

Onorevoli SENATORI – Il contrasto alla endemica diffusione del Covid-19 ha, tra i vari e molti aspetti drammatici, riportato alla ribalta la necessità di piena ed effettiva tutela, tanto fisica quanto giuridica, degli operatori più direttamente coinvolti: dalle forze di polizia al personale medico e sanitario, passando per tutti quei soggetti che pur formalmente privati si trovano, si pensi al terzo settore, ad operare a più diretto e gravoso rischio per la propria incolumità, rappresentando nei fatti un ineludibile presidio di sicurezza per la cittadinanza tutta.

Ad oggi, sono molti i medici, gli infermieri e gli appartenenti alle forze dell’ordine caduti a seguito del contagio, avvenuto proprio per la loro incessante opera di servizio a favore della collettività colpita.

Si propone pertanto il riconoscimento a tutti i soggetti che siano deceduti o che risultino gravemente menomati a seguito delle operazioni svolte per il contrasto al Covid-19, siano essi medici, sanitari, appartenenti a forze dell’ordine statali e polizie locali, appartenenti alla protezione civile, vigili del Fuoco, soggetti privati appartenenti al terzo settore di cui sia dimostrabile il diretto impiego nel dispositivo di contrasto alla diffusione del virus, della qualificazione di “vittima del dovere”, la cui disciplina normativa è contenuta ad oggi nella legge 23 dicembre 2005, n. 266, ovvero la legge di Bilancio per l’anno 2006.

L’intervento normativo in parola mira segnatamente a determinare una relatio tra l’articolo1, commi 563 e 564 e con i cui criteri tecnici di corresponsione delineati dal DPR 7 luglio 2006, n. 243, in forza della previsione normativa che prevede detto riconoscimento quando l’evento morte o lesivo sia avvenuto a tutela della pubblica incolumità, e i soggetti direttamente coinvolti nella emergenza sanitaria Covid-19.

La categoria in parola prevede, tra i vari benefici per moglie e figli della vittima del dovere, la corresponsione di assegno vitalizio di euro 500 mensili, assegnazione di borse di studio ex art. 4, comma 1 lettera b) punto 3), del DPR n. 243 del 2006, attuativo dell’articolo 1, comma 565, della legge n. 266 del 2005, articolo 4 della legge n. 407 del 1998 attuato con d.P.R. n. 318 del 2001 poi modificato con D.P.R. 5 maggio 2009, n. 58), collocamento obbligatorio ex art. 4, comma 1 lettera b) punto 2), del DPR n. 243 del 2006, attuativo dell’articolo 1, comma 565, della legge n. 266 del 2005; articolo 4 della legge n. 407 del 1998, legge n. 68 del 1999), esenzione del pagamento del ticket per ogni prestazione sanitaria ex art. 4, comma 1 lettera a) punto 2), del DPR n. 243 del 2006, attuativo dell’articolo 1, comma 565, della legge n. 266 del 2005 assistenza psicologica a carico dello Stato, doppia annualità della pensione.
Detta estensione, oltre che voler tanto simbolicamente quanto in maniera effettiva riaffermare la centralità di chi ha donato tutto se stesso, fino al sacrificio estremo, nell’adempimento del proprio dovere punta anche a valorizzare la presenza dello Stato, specialmente in un momento di grave crisi come la presente.

Giova inoltre rammentare come a favore di questa estensione, in termini puramente giuridici, militi la estensione ermeneutica da tempo pacifica in giurisprudenza,

In questo senso merita menzione la sentenza delle SS.UU. civili n. 759/2017 nella quale si è rilevato come il concetto di “missione di qualunque natura” vada concepito in un senso che possa essere correlato “sia ad un’attività di particolare importanza, connotata da caratteri di straordinarietà o di specialità; sia ad un’attività che tale non sia e risulti del tutto “ordinaria” e “normale”, cioè, in definitiva, rappresenti un “compito”, l’espletamento di una “funzione”, di un “incarico”, di una “incombenza”, di un “mandato”, di una “mansione”, che siano dovuti dal soggetto nei quadro dell’attività espletata”.

Particolarmente estensiva inoltre la interpretazione offerta dalla Sez. Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, Cass. sez. Lavoro, 13 Febbraio 2019, n. 4238.

Un aspetto particolarmente rilevante che la Cassazione mette in luce, attraverso una indagine storico-legislativa e regolamentare, è la logica preventiva in luogo di quella della monetizzazione, la quale ovviamente insorge ex post mediante le usuali azioni risarcitorie: ne risulta pertanto che il principio generale di cui all’articolo 2087 c.c. risultava già comunque presente nelle varie normative settoriali devolute a garantire la sicurezza, mediante la previsione di una serie di prescrizioni e di metodi atti a prevenire gli infortuni sul posto di lavoro.

Proprio questa lettura costituzionalmente orientata capace di unire la visione generale della tutela della 

salute, della sicurezza sui luoghi di lavoro, l’uguaglianza sostanziale mediante la generale previsione di sistemi preventivi per tutti i lavoratori porta a inferire la naturalezza della estensione in parola.

In merito alla estensione a quei soggetti, ad esempio del terzo settore, che pur non essendo dipendenti pubblici si siano comunque distinti nel dispositivo di contrasto al contagio, ad esempio perché innervati nei sistemi di terzo settore, si può ricordare con le Sentenze della Corte Costituzionale Corte Cost. n. 399/1996, n. 309/1999, la natura del diritto alla salute come diritto umano incomprimibile in quanto protetto dalla Costituzione, originando lo stesso dall’ambito inviolabile della dignità umana.

Ne consegue che la missione perseguita da questi soggetti rientra funzionalmente nella protezione di un bene della collettività massimamente tutelato: al tempo stesso quei soggetti hanno riportato la lesione del bene medesimo.

Ne consegue pertanto una valenza tanto preventiva quanto indennitaria del riconoscimento.

Una interpretazione funzionale ed estensiva nei limiti precisati dalla richiamata giurisprudenza della Corte di Cassazione, in tema di contesto ambientale, di mansione concretamente svolta, anche in ordine a soggetti privati ma esercenti un pubblico servizio.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo 1

1. Il personale sanitario e medico, i rappresentanti delle forze di polizia a competenza generale e delle polizie locali, il personale dei vigili del fuoco e della protezione civile, e i soggetti privati che hanno prestato documentato servizio nel contrasto alla diffusione del Covid-19, che siano deceduti o abbiano riportato un’invalidità permanente per aver contratto il virus sono considerate vittime del dovere ai sensi dell’articolo 1, commi 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Si applicano le disposizioni di cui al DPR 7 luglio 2003, n. 243.

Articolo 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DDL RAUTI – Estensione qualificazione vittime del dovere al personale coinvolto nel contrasto al COVID-19
[File pdf – 59 Kb]

Testo ddl 1779
[File pdf – 188 KB]

[Fonte: www.senato.it]

Questa voce è stata pubblicata in DDL prima firmataria.