Percorso:

Interrogazioni a risposta scritta – Atto n. 4-02776 – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Atto n. 4-02776

Pubblicato il 28 gennaio 2020, nella seduta n. 184

RAUTI , LA PIETRA – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. –

Premesso che:

il processo di regolamentazione della produzione e commercializzazione del latte all’interno della Comunità economica europea è iniziato con i regolamenti (CEE) n. 1078 e n. 1079/77, e successive modifiche, con l’obiettivo dichiarato di raggiungere un equilibrio tra produzione e consumo nei singoli Stati membri; i regolamenti prevedevano, in particolare, un “prelievo di corresponsabilità” (ossia ciascun produttore era tenuto a pagare una somma rapportata alla quantità di latte consegnata all’impresa di trattamento o di trasformazione del prodotto o sui quantitativi di latte venduti sotto forma di prodotti caseari);

tale sistema è stato in seguito sostituito dal regime di “prelievo individuale”, regolato dal regolamento (CEE) n. 3950/92, che prevedeva una quota massima di produzione di latte per ciascuno Stato membro, il cui valore non poteva essere superato dalla somma della produzione nazionale delle quantità di latte prodotte dai singoli produttori;

l’eventuale violazione della quota di produzione di latte da parte dei singoli produttori avrebbe comportato la sanzione del “prelievo supplementare” (entrato in vigore in data 1° aprile 1993 e proseguito sino al 1° aprile 2015), vale a dire un regime che prevedeva il versamento, a favore dell’Unione europea, di una somma pari al 115 per cento del prezzo indicativo del latte; la normativa comunitaria prevedeva che lo Stato membro, attraverso le sue articolazioni, incassasse il prelievo supplementare dai produttori, considerato come un disincentivo alla produzione di latte oltre una certa soglia, e lo versasse ai competenti organi dell’Unione europea (precedentemente Comunità europea);

in Italia, tale sistema è stato recepito dalla legge n. 468 del 1992 e dal successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 569 del 1993, che delegava all’AIMA, Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (in seguito sostituita da AGEA, Agenzia per le erogazioni in agricoltura) il compito di imporre il prelievo supplementare sul latte prodotto in caso di superamento delle quote assegnate; a tal proposito, ai singoli produttori venivano assegnate due tipologie di quote: la “quota A” calcolata sull’indicazione produttiva assegnata nel periodo 1991-1992 corrispondente alla quantità di prodotto commercializzata nel periodo 1988-1989, e la “quota B” calcolata sulla maggiore quantità prodotta nel periodo 1991-1992 rispetto al periodo precedente;

considerato che:

il giudice per le indagini preliminari di Roma, dottoressa Paola Di Nicola, con ordinanza del 5 giugno 2019 (n. 96592/2016 R.G.N.R.; n. 101551/2016 R.G.GIP), ha sottolineato l’inattendibilità dei dati forniti da AGEA dichiarando che “quello che certamente emerge è la cedevolezza della compagine amministrativa e politica dei soggetti pubblici coinvolti nella drammatica vicenda”;

la Corte di giustizia dell’Unione europea, sez. VII, sentenza 27 giugno 2019, C-348/18, pronunciandosi su una questione pregiudiziale del Consiglio di Stato (rinvio disposto dal Consiglio di Stato, sez. III, n. 3074/2018), ha statuito che l’articolo 2, par. 1, comma 2, del regolamento (CEE) n. 3950/92, che istituisce il regime di “prelievo supplementare” nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento n. 1999/1256/CE, “deve essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro decida di procedere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, tale riassegnazione deve essere effettuata, tra i produttori che hanno superato i propri quantitativi di riferimento, in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore”;

considerato altresì che:

il Consiglio di Stato, con le recenti sentenze n. 7726/2019 e n. 7734/2019 (udienza del 24 settembre 2019), ha, di fatto, annullato i provvedimenti con cui l’AIMA comunicava alle aziende agricole appellanti i risultati delle compensazioni nazionali per i periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997, e conseguentemente gli importi da pagare allo Stato a titolo di prelievo supplementare, affermando che “il meccanismo di compensazione-riassegnazione delle quote applicato dall’Amministrazione italiana risulta alterato dall’applicazione di un criterio non conforme al dettato comunitario”; l’art. 2, par. 1, del regolamento (CEE) n. 3950/92, infatti, pur concedendo agli Stati membri la facoltà di riassegnare i quantitativi di riferimento inutilizzati alla fine del periodo, non li autorizzava a decidere i criteri in base ai quali tale riassegnazione dovesse essere effettuata;

la normativa interna (art. 1, comma 8, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 1999), sulla base della quale è stata effettuata la compensazione nazionale per i periodi oggetto di ricorso (1995-1996 e 1996-1997), prevedeva, invece, la compensazione per “categorie prioritarie” (compensando in primo luogo i produttori di zone svantaggiate e di montagna, nonché i primi acquirenti, e a seguire le altre categorie di produttori), anche evidenziando, di fatto, la già citata non conformità alle regole comunitarie,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tali criticità concernenti i produttori di latte italiani che per anni hanno versato ingenti importi allo Stato sulla base di criteri di compensazione (all’epoca adottati da AIMA) recentemente dichiarati inattendibili in diverse sedi giudiziarie;

se non ritenga opportuno e necessario provvedere ad una revisione dei conteggi relativi al “prelievo supplementare” del sistema delle “quote latte” per i periodi oggetto di ricorso (1995-1996 e 1996-1997).

[Fonte: www.senato.it]

Questa voce è stata pubblicata in Attività parlamentare nel collegio elettorale di Mantova, Interrogazioni prima firmataria.