Percorso:

104ª Seduta Pubblica – Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rauti. Ne ha facoltà.

RAUTI (FdI). Signor Presidente, mi consenta di rivendicare come parte politica e come Fratelli d’Italia quella che definirei una primogenitura sulla storica battaglia della legittima difesa. Già nella precedente legislatura e in quella in corso Fratelli d’Italia è stato tra i primi Gruppi a presentare un progetto di legge su questa materia.

Il punto, però, non è la primogenitura, ma la sostanza del provvedimento che oggi andiamo ad approvare, una sostanza che ha un quadro normativo di riferimento preciso, l’istituto della legittima difesa, ex articolo 52 del codice penale, collocato tra le cause di giustificazione del reato e fondato sulla necessità di autotutela della persona nel momento di un’assenza della tutela ordinaria.

L’articolo 52 sulla legittima difesa, che qui voglio ricordare, recita testualmente: «Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto» e sottolineo diritto «proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa». Qui entra in gioco l’aspetto controverso e delicato della proporzionalità, ovvero della sussistenza di un rapporto di proporzionalità tra difesa e offesa cui fa riferimento l’articolo 614 del codice penale.

Com’è noto, ma è bene ricordare, all’articolo 52 sono stati aggiunti dalla legge n. 59 del 2006, quella sulla cosiddetta legittima difesa domiciliare o allargata, taluni concetti ed elementi legati al già citato articolo 614 del codice penale, con la previsione del diritto all’autotutela in un domicilio privato in caso di violazione dello stesso.

Per descrivere e riassumere il perimetro con il quale ci si è dovuti confrontare per intervenire voglio anche ricordare quello che è stato scritto e scolpito nel contratto di Governo Grillo-leghista e che cito testualmente, perché ci serve per fare memoria. Si legge: «In considerazione del principio dell’inviolabilità della proprietà privata, si prevede la riforma ed estensione della legittima difesa domiciliare eliminando gli elementi di incertezza interpretativa (con riferimento in particolare alla valutazione della proporzionalità tra difesa e offesa) che pregiudicano la piena tutela della persona che ha subìto intrusione nella propria abitazione e nel proprio luogo di lavoro».

Qual è, però, il punto? È proprio il contratto Grillo-leghista al quale ho fatto necessariamente riferimento: noi infatti abbiamo seguito il provvedimento in Commissione giustizia, sia qui in Senato che alla Camera, e avremmo voluto vedere qualcosa di più, un cambiamento in più.

L’iter parlamentare su questo provvedimento è stato fortemente voluto dalla Lega – forse, posso dire, subito più che condiviso dal MoVimento 5 Stelle – e il relatore ci dice in apertura di dibattito che c’è stato un importante confronto dialettico. Noi riteniamo che di questo confronto dialettico la materia più sensibile del provvedimento ne abbia risentito in peggio. Naturalmente vale quanto è stato già detto dal mio collega Balboni, ma voglio sottolinearlo, perché chi è costretto a difendersi ora sarà più tutelato (questo è evidente), chi è vittima di un’aggressione sarà più tutelato e soprattutto verranno risparmiati alle vittime anni e anni di calvario giudiziario, di spese legali e di spese di risarcimento ai parenti del rapinatore. So che in Aula oggi sono stati invitati alcuni esponenti delle associazioni delle vittime, cioè di coloro che hanno subìto o ancora stanno subendo calvari giudiziari per eccesso colposo di legittima difesa. Ma evidentemente – come è già stato notato – resta inevitabile l’apertura di un’inchiesta giudiziaria a carico di chi si difende in casa propria.

Al di là del perimetro strettamente legislativo, le maglie sono allora più strette, è vero e ne siamo contenti; infatti voteremo in modo favorevole questo provvedimento. Ma resta ampia ed eccessiva la discrezionalità del giudice nella valutazione della proporzionalità tra offesa e difesa. Quando sento parlare – lo ha detto anche il mio collega Balboni – di quello che resta di quello stato soggettivo, non può non venirmi in mente e nel cuore quello di incredibile che alcune sentenze, anche ultimamente, ci hanno restituito, parlando di tempeste emotive nei casi di femminicidio, dando a questa evidenza una prova dei fatti e trasformando lo stato emotivo di tempesta in una attenuante. (Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP). Quindi stiamo attenti a questi elementi di eccessiva discrezionalità nella valutazione della proporzionalità. Sicuramente non possiamo condividere la posizione di tutti coloro che gridano adesso a un allarme, al far west, alla vendita libera delle armi. Non è vero, né crediamo che questo intervento possa sminuire il ruolo fondamentale delle forze di pubblica sicurezza.

Noi, da opposizione responsabile e patriottica, non solo siamo favorevoli, ma ammettiamo – l’abbiamo ammesso in Commissione e l’abbiamo ammesso anche qui in Aula, prima che il provvedimento andasse alla Camera – che questo provvedimento rappresenta un passo in avanti; tuttavia, esso non è il passo che era stato proposto e non è il passo che era stato promesso: questo bisogna dirlo con molta chiarezza. Insomma, noi avremmo voluto vedere rafforzato il testo che era in Commissione giustizia, poi passato alla Camera, perché restano debolezza e vulnerabilità in quei margini di discrezionalità nella valutazione della proporzionalità. Siamo sicuri che la sostanza cambi? Siamo sicuri che stiamo consegnando uno strumento legislativo che poi non veda comunque chi ha subìto un’aggressione trasformarsi da vittima in carnefice? No, noi non siamo sicuri di questo. Sicuramente è positivo quanto è contenuto e quanto è previsto nel testo del disegno di legge; sicuramente è positivo il non dovuto risarcimento all’aggressore, che ha rappresentato il danno e la beffa più clamorosa che la giurisprudenza possa immaginare.

Però voglio dire e voglio sottolineare con convinzione, da parte di Fratelli d’Italia, che concettualmente e direi ontologicamente questo provvedimento doveva e voleva fare di più. Lo dico perché sono convinta che, anche nell’animo di chi ha promosso per primo (dopo di noi) questa riforma, sicuramente non si è raggiunto quello che si è predicato e non si è raggiunto compiutamente quello che forse all’inizio ci sarebbe voluto. Noi infatti riteniamo che non sia concettualmente e ontologicamente declinato un principio fondamentale, che è il diritto e il dovere alla difesa quando si è vittima di un’aggressione. Se entri a casa mia, non mi interessa il motivo per cui entri; stai violando la mia casa, stai violando la mia famiglia e rappresenti una minaccia che non sono in grado di prevedere, la cui gravità non sono in grado di prevedere e che non devo prevedere, perché ho il diritto e il dovere di difendermi nel momento in cui sono vittima di una aggressione. E in questo non ci devono essere se e non ci devono essere ma.

Avviandomi alla conclusione, signor Presidente, ho sottolineato la nostra opposizione patriottica e responsabile e vorrei che la maggioranza prendesse atto che quando, come nel caso di ieri, presentiamo emendamenti per aiutare un provvedimento, forse ci vorrebbe più considerazione per chi si impegna comunque per il bene del Paese senza avere un pregiudizio nei confronti della maggioranza di Governo.

Pertanto, rispetto al testo in esame, con le perplessità che ho cercato di illustrare a quest’Assemblea, voteremo comunque a favore, considerandolo un passo in avanti, ma non quanto si era promesso, perché per Fratelli d’Italia la difesa è sempre legittima, è un principio, è un diritto e questa legge, utile, buona, positiva, compilativa in alcuni aspetti, non rende la difesa sempre legittima. (Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP).

Resoconto stenografico della seduta n 104 del 28 marzo 2019
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